128 IL DIRITTO MARITTIMO DI superstite per altro regolamento della sicurezza delle navi. E’ il contenuto obiettivo del rapporto che cambia : la nave in pericolo estremo di perdersi; non c’è più equipaggio; quindi come equipaggio non c’è più neppure la persona che qui si accinge a salvarla, e la salva ; dunque c’è un altra situazione obiettiva, da cui deve necessariamente essere profilata in maniera diversa la situazione della ex persona in qualitate. Quel marinaio Zoppi del caso deciso non operò quasi miracolosamente, come enunciava il fatto della causa, il salvataggio, servendo ordinariamente o con eccesso per l’avvenimento, il suo contratto, ma operava come gestore. Egli avrebbe agito conforme al contratto, se come gli altri avesse raggiunto l’imbarcazione di salvataggio: ha, direi quasi, acquisito il diritto di non occuparsi più della nave in relazione ai suoi obblighi. Se agirono legalmente il capitano e l’altro equipaggio salvandosi e lasciando la nave, non si può sostenere, eh“ permanga per il solo, che l’accidente di una rottura di gomena lascia nella nave, !1 dovere di non salvarsi e servire. Legittima una cosa, non può, pel principio di contradizione, esser legittima la cosa opposta. In questo senso ci pare metta bene nella prospettiva centrale la soluzione della controversia la Cassazione quando nella sua sentenza scrive : « se è vero che Io Zoppi non riusci a prender posto anche lui nella lancia di sai* vataggio per caso fortuito, ciò non fa si che riacquistassero vigore gli obblighi da cui esso Zoppi era stato legittimamente sciolto ». E questa è la ragione più decisiva, che rende ineccepibile l’assunto adottato dalla Cassazione.