ASSISTENZA E SALVATAGGIO 167 -------- Dolo e colpa del comandante la nave e dell'equipaggio, conosciute nella tradizione marittima col nome di baratteria (la baratteria riflette le colpe gravi, che si equiparano al dolo) sono state per alcuni codici (nel nostro) esonero di responsabilità dell’assicuratore. Prevaricazioni e colpe, dice l’art. 618 cod co. (I). Però lo stesso codice lascia aperto il campo alle con. venzioni in contrario. Ed infatti sono frequenti le convenzioni in contrario. Il regime che risulta dalle polizze quasi internazionalizzato (ed è un voto del diritto marittimo un contratto-tipo di polizza internazionale) non si orienta all'antica e stretta logica del fortuito e del volontario, del rischio (da cui sia affatto esclusa la responsabilità dell'assicurato e dal rischio responsabile, (poiché si assicura, comprese le colpe del personale della nave) ; ma ad una logica giuridica che armonizza con l’interesse generale di rendere articolato e fattivo il rapporto di garentia, e di estendere quanto più possibile le assicurazioni nel calcolo dei rischi per la più larga costituzione del fondo dei premi : è un interesse collettivo, come si è visto, che domina dal lato dell’assicurato per la sicurezza; dal Iato dell’assicuratore per l’organizzazione de’ premi sopra una vasta scala di contratti. Il nostro art. 618 del cod. comm. per cui non è a carico dell’assicuratore, escluso patto contrario, la baratteria, diventa la disposizione del progetto di codice marittimo (art. 351) in cui, conforme al (1) art. 618 Cod. co. - v. art. 305 e 306 cod. mar. mere, e art. 657 Progetto dove si enunciano come atti tipici di baratteria la falsa rotta sciente, il getto doloso in mare, II far perdere o distruggere le provviste alimentari di bordo o gli attrezzi della nave o i combustibili o altre materie di forza motrice o la distruzione o 1 alterazione per renderli inservibili di attrezzi, macchinari e impianti di b«rdo. i