ASSISTENZA E SALVATAGGIO 77 E’ la regola che si trova identica, con qualche variante di forma, per l’abbordaggio, nella Legge francese 10 marzo 1891 (art. 4), nella legge marittima inglese del 1894 (art. 422), e in quella del 16 dicembre 1911, nella Legge del 4 settembre 1890 su l’assistenza in mare, degli Stati Uniti, con la comminatoria in queste ultime della presunzione di responsabilità di colpa per l’abbordaggio, se la nave nega l’assistenza- E si codifica per l’internazionale nell’art. 8 della Convenzione di Bruxelles, nella legge francese del 29 aprile 1916 e nell’art. 85 del Codice francese disciplinare e penale della marina mercantile. E’ superfluo citare i testi perchè sono perfettamente analoghi a quelli della legislazione italiana, eccetto il menzionato art. 120 del vecchio Codice. La Conferenza di Londra del 1914, che riunì diciassette Stati, prescrisse delle misure cautelari sui piroscafi, a salvaguardia della vita umana- All’abrogato articolo (disposizione generale) del vecchio Codice erano connesse le due disposizioni, una dell’art-385, e l’altra dell’art. 190. L’art. 385, contenente la sanzione di responsabilità (pena di multa e di sospensione) del capitanti o padrone, che non adempie quell’obbligo di assistenza ad una nave pericolante, è sostituito con la redazione dell’art. 17 della legge del 1925, cioè, come si è visto, limitandosi solo al-V abbordaggio e all’obbligo di assistenza alle persone, e ponendo a favore del capitano l’eccezione esonerativa del pericolo della propria nave. L’art. 190 C- M. M. che contiene l’obbligo dei « capitani e padroni dei rimorchiatori di tenersi pronti, alla semplice richiesta deWufficio di porto, di prestare aiuto per la salvezza ed il rimorchio delle navi pericolanti », con la comminatoria del carcere sino ad un mese e della multa