ASSISTENZA E SALVATAGGIO 127 deve soltanto ammettere che l’attribuzione di un compenso non sia che una concessione di equità in contrasto con la norma legale ? Lasciamo da parte la questione sul modo onde avvenne, nel caso deciso dalle dette sentenze, l’abbandono; e se necessario l’abbandono formale perché si determini la risoluzione del contratto di arruolamento, che permetta di presentare come fuori dalla locazione di opere del marinaio il servizio di salvataggio che esso presta- I due assunti consentiti dalla Corte fiorentina e oggi confermati dalla Cassazione, cioè del diritto al salvataggio e all’assistenza, competente a chiunque, indipendentemente dal rapporto stretto fra navi; e del diritto anche di persona della nave salvata nelle condizioni in cui la sua situazione subiettiva cessa di esser contrattuale, ed essa è un terzo, la cui volontà ed opera è del tutto estra-contrattuale, e rientra diremmo noi, unicamente e solamente in quella gestione di negozio necessaria che costituisce l’assistenza ; questi due assunti a noi paiono esattamente posti e decisi. Come si può parlare di un rapporto col contratto di locazione del personale, quando una persona opera non in quella co'perazione e collaborazione di servizi, che sono l’adempimento dell’opera della spedizione della nave e della sua conservazione con fatti, sia pure straordinari, ma sempre rientranti in una cooperazione (arruolamento di equipaggio)! quando, cioè, opera un individuo solo, come in quel caso deciso, nel rapporto diverso con nave che rischia di naufragare, ed egli la salva non con l’equipaggio e per servire come equipaggio, ma sostituendo l’equipaggio, che più non esiste, perchè ha abbandonata la nave ? E’ forse superfluo stare a cercare, se con la rottura del viaggio sia finito l’arruolamento, e il marinaio per questo si muti in terzo con la risoluzione del contratto; se pj sia un obbligo