ASSISTENZA E SALVATAGGIO 7 Che cosa si opponeva a tutto questo ? Evidentemente ciò che si trovava e si poteva solo sviluppare in qualche profilo di applicazione dall’arida concezione patrimoniale del diritto a base di individualismo egoistico. Si trattò di studiare l’applicazione del diritto di occupazione come acquisto della proprietà ; il recupero del naufragio, gli avanzi del sinistro per l’appartenenza o meno all’occupante. E qui la risposta romana che, mancando la voluntas derelinquendi, la volontà di abbandono, del proprietario della nave e delle parti di essa e delle sue merci, non possono esse, perciò, devolversi a chi trova e salva la cosa, quia pro derelicto non habetur. Furto l’impadronirsene. E la legge Cornelia de sicariis si intese estesa a chi si impossessa degli oggetti naufragati gettati al mare pel pericolo; applicazione del diritto di proprietà, che non ignorarono editti del Pretore, senatus consulti, costituzioni imperiali- Quindi conclusivamente si ha nel diritto romano la nozione del salvataggio recupero : e si assimila al furto; non si ha nè si poteva avere la nozione dell’assistenza. La risposta più vicina alla concezione moderna avrebbe potuto darla la Chiesa, se avesse sviluppato il motivo degli e-vangelici sermoni della spiaggia e della montagna nella sua ingerenza in realizzazioni sociali. Ma, cosi come per la schiavitù, la Chiesa nè anche pel diritto di naufragio sviluppò pratica-mente quel motivo. Qualche frase, si ; « la violenza del principe, disse il Concilio di Nantes, (1227) spoglia più della tempesta«, e la bolla papale relativa del 1227 e le ripetizioni protestatone del terzo concilio lateranense, della bolla di Pio V contra impedientes (1566), e qua e là delle deplorazioni astratte. Ma i Sermoni non arrivarono, se non col vento che li sperse, dalla montagna e dalla spiaggia