ASSISI ENZA E SALVAI ACCIO 25 che questa abrogazione non c’è anche per altri due fatti : 1. quello di attrezzi, resti di navi, merci saltate da bordo (il caso dell'articolo su citato 135 del nostro Codice della Marina Mercantile) : 2. quello di salvataggio fatto da per* sone della costa, e non da altre navi in mare (1). Le conseguenze sarebbero gravi, in riferimento alla rimunerazione, che sarebbe d’una quota degli oggetti pel salvataggio ; andrebbe invece valutata secundum quid nella assistenza; con l’inconveniente che per qualche opera di ricupero men rilevante si avrebbe maggior compenso di quello che si ha in un'assistenza più materiata d’intensità fattiva. Il Danjon ha obiettato appunto che il salvataggio di attrezzi o carichi in pieno mare avrebbe una quota di proprietà del loro valore se li si trovano galleggianti accanto ad una nave abbandonata, ma non a-vrebbero che una rimunerazione pecuniaria se con l’opera di assistenza li si portan fuori dalla nave in pericolo-Quelli che tiran fuori dal fondo del mare dei recuperi presso la spiaggia ne avrebbero gli otto decimi o una (i; L’a.l della legge francese del 1916 dispone; *L’assistence et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant a bord, du frét et de passage, ainsi que les services de même nature rendu» en're navires de mer... sont sommis aux dispositions de la presente loi >. Dunque, i servizi resi non da navi in mare, non sono sottoposti alla legge del 1916, e restano sotto la disciplina dell’Ordinanza del 1681. La legge italiana del 1925 non contiene l'inciso rui tra navi in mare, ma tutto il resto della legge che parla di navi salvatrici specie a proposito del criterio del compenso