82 IL DIRITTO MARITTIMO DI basta, la sanzione esprimentesi in proteste, più o meno commosse, saltuarie ed errovaghe ; ma dovrebbe esplicarsi la coazione, una procedura esecutiva, un diritto penale su gli Stati ribelli, o almeno su i responsabili negli Stati ribelli. D’onde la necessità logica e morale, per ciò giuridica, che si mandi a spasso gradatamente, nella orientazione critica e pratica del diritto, l’altro dogma tabù del così detto non intervento. Diritto internazionale senza possibilità d’intervento neU’interno degli Stati, (intervento, che poi c’è surrettizio, subdolo e in ragione d’interessi e di egoismi prepotenti), è una contradizione e un’impotenza. E la Società delle Nazioni, che significa in nomeclatura di sovranità, una sovranità che elimina l’altra singola degli Stati nelle norme che dice giuridiche, col rispetto assoluto del non intervento, si muta in accademia ; e la conferenza internazionale rischia la delusione de’ suoi risultati pratici. Cosi è avvenuto per l’obbligo dell’assistenza, che non può far dipendere dal buon piacere della sovranità degli Stati, ma che trascende il loro diritto a sottrarvisi. Nei tentativi e fra le reticenze e dubbi delle legislazioni marittime ecco, intanto, le regole che si sono elaborate. a) Il dovere del capitano di assistere qualunque persona trovata in mare anche nemica riguarda non solo l’incontro fortuito di persone, come darebbe a vedere il trovate, ma qualunque persona anche segnalata ; e quindi implica il caso di persone, che si vanno a cercare per l’appello di soccorso. Questa interpretazione più larga del senso letterale s’impone 1. pel carattere inerente a tutte le leggi di assistenza, che perchè tali sono d’interesse altruistico e nel dubbio vanno intese a prò di chi è oggetto dell'aiuto, e non viceversa ; 2- perchè il senso letterale escluderebbe