ASSISTENZA E SALVATAGGIO 121 ^ 13 " La rimunerazione di salvataggio delle persone Tra le due opinioni, quella che sostiene il compenso, e l’altra che lo nega, per le persone salvate, l’articolo 9 della legge italiana del 1925 (art. 410 Progetto) conforme all’art. 9 della Convenzione di Bruxelles dispone : « Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate ». Si assumono motivi informatori di questa disposizione, uno di carattere economico, — la difficoltà di valutazione del servizio ; — l’altro morale, la sua rispondenza all’obbligo di prestare assistenza alle persone, consacrato anche, come si è visto, legalmente (art. 13 Legge 1925). Al primo motivo facilmente si obietta, che la difficoltà non è impossibilità : i danni del corpo sono anch’essi materia di stima. All’altro, che l’obbligo non toglie il diritto al compenso, se non perchè la legge lo dica espressamente. E la necessità di dirlo significa, che il salvamento di persone per sè stesso non esclude il compenso : infatti logicamente è un più alto valore la vita salvata che l’oggetto patrimoniale. È più ripugnante il rifiuto dell’assistenza a persone ; ma in corrispondenza logica è più meritoria l’opera che adempie quel dovere. Più esatta è l’opinione del Ripert, che assume doversi ricavare la regola come conseguenza dal principio generale dell’associazione temporanea d’interessi tra armatore e caricatore in tema di avarie comuni, dalla quale sono fuori le persone che profittano del sacrificio (1). 1 marinai, i passeggeri non fan parte di quell’unione che si forma tra armatore e caricatori per crrrere l’avventura marittima (d’onde l’obbligo di contribuzione di avaria comune). (1) v. Ripbkt I. c. n. 2185, 2236). I «