assistenza e salva i aggio 23 11 Codice della Marina Mercantile ha un titolo : « dei naufragi e recuperi (Capo XII della parte prima), nel quale apparisce una definizione vaga dell’argomento e la incerta nozione dell’antica giurisprudenza. Negli art. 120 e 121 di questo titolo è considerata 1’ assistenza o soccorso : « il capitano di una nave (dispone l’ait. 121) che avesse prestato soccorso ad un’altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi danni. Se il soccorso sia stato prestato col rischio della nave e delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati ». Il 122 provvede come esplicazione dell’autorità pubblica al soccorso dei naufraghi che nell’ultimo comma chiama salvataggio. Nell’art. 134 si dice: «Coloro che trovassero in alto mare una nave abbandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all’autorità marittima entro ventiquattro ore dal loro approdo ». « Se il recupero avrà avuto luogo fuori vista di terra gli inventori avranno diritto oltre al rimborso delle spese, all’ottavo del valore della nave e del carico salvati » (1). « Se invece la nave fosse stata trovata in vista di terra, coloro che l'avranno trovata avranno diritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa come è stabilito dall'articolo 121 * (2). (1) Risponde in sostanza al diritto marittimo tradizionale: (’Ordinanza francese del 1681 (art. 3 del tit. 9 libro 4) dispone : • Si les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer, ou tirés de son fonds, la troisième partie en sera délivrér à ceux qui les auront délivrés >. (2) Questo comma contiene ciò che la giurisprudenza in base all’Ordinanza del 1681 chiima talvatagglo alla cotta e lo regola come assistenza, senza cioè l’acquisto della quota della cosa. v. Revue int. de droit maritime IV, 481, VI, 539 - XV, 748 - XXIII 789.