ASSISTENZA E SALVATAGGIO 125 11 criterio generale dell’ attribuzione proporzionata al merito è ovvio. E secondo esso può conchiudersi accordo; o, in mancanza di accordo, è il magistrato che procede alla ri-partizione (art. 6 Convenzione di Bruxelles) (1). Nella valutazione del merito entrano la stima dei servizi resi, i pericoli corsi, fatiche durate, spese e danni. La Convenzione di Bruxelles pel regolamento relativo si rimette alle leggi nazionali (art. 6, 2. capov.). La pratica marittima offre diversi sistemi che si trovano adottati anche in decisioni giudiziarie. C’ é una divisione per teste, ove si abbia incertezza nell’ applicazione del criterio proporzionale: c’è una divisione attribuente la metà all’armatore, un quarto al capitano, un quarto all’ equipaggio in ragione de* posto contrattuale dei diversi componenti. La legge italiana del 1925 conserva il criterio disposto nello art. 138 del codice della marina mercantile, al quale I’art. 11 rinvia: «La ripartizione del compenso di assistenza o di salvataggio (così questo articolo) tra il proprietario della nave, il capitano e le persone dell’ equipaggio è regolata dalle norme contenute nell’ art. 138 del codice della marina mercantile ». L’art. 138 stabilisce la parte dell’equipaggio in relazione allo impegno del suo arruolamento : se è a parte, il premio è compreso negli utili del viaggio e ripartito nelle stesse proporzioni : se è a mese od a viaggio, metà del premio appartiene agli armatori, e I’ altra metà viene ripartita tra le persone dell’ equipaggio in proporzione dei rispettivi salari (sostanzialmente identico il 411 del Prog.) (1) v. coni, a 748 cod. tedesco 165 cod. finlandese 687 cod. portoghese art. 261, 263 belga modificato art. 6 e 8 legge francese del 1916 art. 228 codici scandinavi.