76 IL DIRITTO MARITTIMO DI Il legislatore si è messo cosi in fila delle altre legislazioni che dispongono l’obbligo dell’assistenza 1° per le persone, e 2° nel caso di urto di navi. Per le persone l’art- 13 della Legge del 1925 dispone: « Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi pas-seggieri, a prestare assistenza a qualunque persona trovata in mare, in pericolo di vita». L’art. 401 del Progetto riproduce questa disposizione, aggiungendovi «anche se sia suddito di uno Stato nemico*; inciso forse superfluo quando si è detto a qualunque persona, poiché la designazione persona riflette ancora il sentimento umano a cui è informato l’articolo, cioè una indicazione trascendenle l’appartenenza a lo Stato : e non è l’altra parte felice tecnicamente la parola suddito in documenti di legislazione moderna, e specie nel caso di un uomo a mare, che tutto può richiamare, mentre lotta con l’abisso, tranne che proprio il suo carattere di sudditanza (giuridicamente si direbbe meglio appartenenza) ad uno Stato. Per I’ urto delle navi (abordage, collision of ship) il 2-° capo della Legge del 1925 e l’art. 399 del Progetto dispongono che «avvenuto un urto tra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto, in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggieri, a prestare assistenza all’altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggieri, (art. 664 del Codice di commercio cosi modificato dall’art. 15 della Legge del 1925). sia possibile senza grave pericolo per la nave, l’equipaggio od i passeggieri, é tenuto a prestare assistenza a qualunque persona anche se sia suddito di uno Stato nemico che si trovi in mare, in pericolo di vita ».