60 IL DIRITTO MARITTIMO DI abbiamo parlato, e non è incompatibile affatto colla gestione dal punto di vista giuridico. E’, al più, una misura di rimborso che il diritto obiettivo aggiunge in vista dell’opera, che per sè con la specialità materiale del pericolo di mare che la caratterizza, rappresenta l’assistenza ; cosi come non muta il rapporto giuridico del mandato solo perchè dalla presunzione di gratuità del diritto civile (artico- lo 1739 C. C.) si passa alla presunzione del contrario nel diritto commerciale (art. 349 cap. C. co.), e la cosa si spiega pel fatto materiale, obiettivo, che dalle consistenze private il rapporto giuridico passa alle più complesse e di maggior interesse sociale consistenze dello scambio economico commerciale. Cosi si spiega perfettamente che, pur rimanendo sotto il profilo del diritto, la stessa cosa, il rap. porto di assistenza passi dalla gestione di negozi, che attribuisce in un rapporto tra persona e persona, nella chiusa sfera privata, in ambiente economico tranquillo, le sole spese necessarie ed utili, alla gestione di negozio che attribuisce, nella sfera privata, si, ma dove si ripercuotono gl’interessi generali del commercio marittimo e in ambiente di pericolo, il compenso che supera non solo le spese, ma può andare ad una cifra di compenso elevata. E’ qui la legge che comanda, e che aggiunge un elemento suo modificativo alle conseguenze ordinarie del quasi contratto. Ed importante è anche l’altra disposizione del compenso riferito al valore delle cose salvate : non dunque alle stesse prestazioni subiettive dell’assistente, ma al beneficio effettivo che dal salvamento ricava l’assistito. Nessuna incompatibilità con la gestione (1). 11 legisla- (1) Notevole pel diritto inglese per cui il gestore non acquista un diritto ad indennità ; per cui cioè, non esiste la gestione di affari