ASSISTENZA E SALVAI AGGIO 65 corso in quanto non richiama l’usucapione, ed è perciò occupazione, prova poco ; perocché l’acquisto risponde ad uno scopo di diritto pubblico, i prodotti devoluti alla Cassa invalidi della Marina (1); il che è estraneo tanto all’usucapione quanto all’occupazione come rapporto di diritto privato. A prescindere dagli aspetti particolari del diritto francese, nel campo generale non si può negare l’esistenza del diritto di occupazione. Anche posto il principio che tutte le cose devono avere un titolare (nel codice francese, se appaia che non l’avessero, è Io Stato che Io è ; art. 713 ; nel codice italiano, se appaia che non l’abbiano perchè beni non indicati negli articoli che enunciano i titolari delle diverse specie di beni, (2) sono i privati che lo sono), ciò non esclude il diiitto di occupazione, che, se è ammesso anche nel diritto francese, sebbene-non vi sia un titolo espresso, e se ha un titolo espresso nel codice italiano, dev’essere spiegato, non negato. E allora i rilievi della posizione giuridica generale dei beni relativamente alle persone, a cui appartengono, importano soltanto questo, che, anche quando risulta che appartengano a qualcuno, apparteranno ai privati o allo Stato per diritto di occupazione. Invece di eliminare la vecchia idea dell’occupazione in nome (1) La legge del 1791 su la Cassa Invalidi della Marina devolve alla medesima * la totalité du produit non réclamé des bris et naufrages ». La legge 29 aprile 1916 sull’assistenza e salvataggio all’art. 12 dispone « Continue à être attribué à la Caisse des Invalides de la marine le produit net des sauvetages maritimes lorsque les propriétaires n’auront pas fait valoir leurs droit dans les trent’ans du sauvetage ». Anche 11 nuovo Progetto di Codice marittimo italiano adotta per la mancata contegno di merci e oggetti recuperati, negli articoli 420 e 424 in riforma degli articoli 132 e 136 del vecchio Codice, la devoluzione del prodotto della vendita o dei residui alla Cassa degl’invalidi della marina mercantile. (2) Art. 425, 435 Cod. italiano. 5