98 IL DIRITTO MARITTIMO DI cod. fr. 1447, cod. it.), non questione di vizio parziale di consenso. Nel terzo caso, della riduzione del tasso d’interessi usuraio, ove ci sia la legge di divieto dell'usura, è per questa legge di divieto, e non per analisi della volontà dei consenzienti, che si annulla l’interesse convenzionale. Quindi si può trarre analogia pel divieto legale che venga fatto anche per la rimunerazione eccessiva di assistenza ; ma non si può da esso 'dedurre un perchè del divieto dipendente dal vizio di consenso. Non è escluso, e i casi possono moltiplicarsi, che in un contratto ci siano clausole valide e clausole nulle, e anzi è frequente la norma dell 'utile per inutile non vitiatur. Ma quando si dice questo, non si dice niente per la controversia che ci occupa, poiché in essa si tratta di sapere, se la nullità del compenso eccessivo convenuto deva essere applicata in virtù del vizio parziale del consenso. E per questa tesi l’utile per inutile non prova niente. Se si vuol ritenere che i contraenti (assistente e pericolante) abbiano stabilito un compenso con la condizione sottintesa che possa venir rispettato o modificato dal giudice, si prospetta in sostanza una situazione vuota : un contratto sotto condizione di vederne dichiarata la inesistenza per legge. « Le parti, dice il Danjon, considererebbero questo prezzo come suscettibile di variare in una certa misura ». Ma è chiaro, che. se lo considerano cosi, non è più questione di nullità, e soluzione della questione di nullità; ma è la conclusione di un contratto che non faccia legge tra le parti, ma che sia rimesso all’ opera della legge, cioè del giudice : in altre parole, non un contratto. La pratica marittima, malgrado acquisito anche alla dottrina e giurisprudenza civilistica il concetto degli av-