ASSISTENZA E SALVATAGGIO 171 Per gli accertamenti opportuni dei fatti, delle circostanze e delle responsabilità del sinistro gli assicuratori hanno, dalle disposizioni del progetto di codice marittimo (art. 434), la facoltà di presentare istanza, come gli altri interessati nella nave e nel carico, all’autorità marittima perchè proceda ad un’inchiesta opportuna. Ne anticipano le spese salvo rivalsa vt-rso chi risulta responsabile del sinistro. Non intendiamo, in verità, in questo sistema della legge, come si concili l’inchiesta lasciata alla facoltà di interessati privati, quando per altra disposizione (ait. 428,429)sifa obbligo all’autorità marittima di procedere, oltre alle sommarie informazioni e provvedimenti contingenti, ad una inchiesta formale- Se essa è perciò dovere jure publico per l’esercizio necessario della funzione amministrativa del servizio marittimo, non c’è bisogno della istanza privata degli assicuratori o di altri interessati a provocarla- — E se, invece, si richiede l’istanza privata, allora non si può proclamare l’obbligo delPamministrazione come necessità di servizio. Se Kart. 429, ripetendo il Decreto 17 settembre 1925 n. 1819, impone su le cause e la responsabilità del sinistro, un'inchiesta formale all’autorità marittima, « anche in mancanza di qualsiasi domanda da parte degli assicuratori o di ogni altro interessato » vuol dire che proprio di una necessità di servizio si tratta ; e allora mettere in rapporto questa necessità con la facoltà degl’interessati, o pretendere una domanda, superflua, di questi, è alquanto contradit-torio ed equivoco ; e non può praticamente significare che questo, che i privati devono stare a vedere se l’autorità marittima compia o meno il suo dovere, e fanno l'istanza, e pagano le spese dell’inchiesta quando* si accorgono che