90 IL DIRITTO MARITTIMO DI dico speciale dell’assistenza, ma alla prova’che possa esser fatta, e che diventa necessaria, dell’incapacità di un contraente in qualsiasi convenzione (1). Inerente alla controversia è invece il profilo della nullità assoluta o della relativa per vizio di consenso per violenza. La violenza, obietta la dottrina tradizionale, dev’essere a) un fatto proveniente dall’altro contraente, e b) esercitato da lui in vista di ottenere il consenso ; e non l’occasione che dà luogo ad un contratto, cioè la forza maggiore, materia essa stessa del contratto (inondazione, incendio, naufragio, vis hostium, o v/s latronum, o vis populi, i nemici, i briganti, la sommossa popolare, dai quali pericoli si assume in negozio giuridico la difesa o il salvataggio). Violenza fisica o violenza morale (vis absoluta), che toglie completamente il consenso, o vis compulsiva che lo aduggia, secondo la distinzione della scuola) dev’essere, il fatto mio o di persona mia. Ma il terremoto, ii brigante, il sinistro marittimo non l’ho prodotto io, nè essi sono il mio mezzo, la mia minaccia per generare quello stato di terrore che rende vizioso il consenso. Il Planiol pensa che sia un errore di anàlisi non vedere anche l’avvenimento naturale nel caso della violenza concepita secondo la regola tradizionale. Ma io credo, invece, che abbandono di analisi ci sia da parte dei sostenitori della nullità, e che essi deformino la dottrina classica (lasciando stare che hanno fatto benissimo a deformarla, sotto il bisogno della pratica). Certo, stirando l’applicazione logica, si arriva a vedere (1) Dkmoi.ombk 1, 150, 151 — Laurent XV, 159 — Giorgi, Ob bligationi IV, 85.