68 IL DIRITTO MARITTIMO DI a salvamento operato (nell’assistenza c’è sospensione del godimento di proprietà, mentre nel salvataggio c’è estinzione), come l’opera del salvatore, hanno entrambi una giustificazione morale e sociale, fissata e dichiarata dalla legge nell’attribuzione delle quote all’antico proprietario, come al salvatore (ritrovatore ed inventore del diritto comune di occupazione) (1). La ragione morale che assiste l’ex proprietario è, che non sarebbe equo che il salvatore si arricchisse di tutto il valore delle cose trovate ; il che pare sproporzionato all’opera da lui prestata. Ciò è in sostanza il principio della locupletazione. La ragione morale, che assiste l’inventore, è sempre il compenso dell’opera prestata e il successo di essa ; che fa rivivere ciò che era abbandonato e travolto dall’impossibilità di esser mantenuto come diritto. E quindi, anche qui, di quest’ opera non ci si deve arricchire ; d’onde il diritto storico dell’occupazione, che la legge riconosce col contenuto del principio della locupletazione. Si direbbe che questo è equità, morale, e non precisa-mente il diritto. Ma l’obiezione è vana, perocché ogni diritto ha un presupposto o motivo morale: e quando questo presupposto o motivo spiega la norma, non si capisce perchè bisogna affaticarsi a trovar altro. Il fenomeno si avvera anche nel caso, meno spiegato certo dall’occupazione, ma secondo noi, analogo ad essa, dell’avulsione pei terreni (art. 456 Cod. Civ.) (2), cioè il diritto del proprietario al (1) Il Codice civile pel tesoro parla di ritrovatort (art. 714 e seg.), il Codice della Marina Mercantile parla d'inventore come il codice civile parmense conforme al dlrttto romano, v. Filoiicsi Gubl-n, Diritti rtali, pag. 223, (2) Dig. L, 7 par 2 Dt adquir. rernm dom. XLI, 1.