ASSISTENZA E SALVATAGGIO 135 Ed è anche disposto (art. 754) che il Capitano non possa nè in tutto nè in parte consegnare le merci prima che il creditore S'a soddisfatto o garantito, sotto comminatoria di responsabilità personale. Nel concetto tedesco la nave paga la nave : é la fortuna di mare che liquida e contiene tutti i privilegi, senza responsabilità dell’armatore. Perciò, dal fatto del recupero o del salvamento, per sè, non deriva una obbligazione personale deH’armatore, (art. 755) ma derivano ex re (debitum cum re junctum) pel salvamento quei diritti di pegno e di ritenzione. Nella nostra legge è escluso questo diritto di ritenzione. Anzi tutto dovrebbe, trattandosi di misura coattiva, essere disposto da un testo ; e questo testo, che lo contenga, non c’è. Poi per analogia dell’art. 580 cod. comni., che nega e-spressamente al Capitano di ritenere le cose caricate, se non gli è pagato il nolo. E finalmente per argomento dagli articoli 672 cod. comm., 123 (1) e 125 (2) cod. mar. mere. Nell’articolo 672 cod. comm. al titolo dei crediti privilegiati su le cose caricate si parla delle misure esecutive (sequestro, pignoramento, vendita), delle cose vincolate con privilegio, e non di ritenzione. Negli articoli 123 e 125 mar. mere, si parla della devoluzione all’autorità marittima della gestione delle cose salvate in mancanza del Capitano, dei proprietari, degli assicuratori della nave e del carico o dei loro mandatari legalmente autorizzati (art. 123), e della custodia e vendita delle cose ricuperate provenienti da naufragio o di ignota provenienza (art. 123, 136). In queste consegne e affidamenti all’amministrazione marittima è implicitamente escluso il diritto di ritenzione. (1) ari. 414 Prog. cod. mar. (2) ari. 423 Prog. cod. mar. I