ASSISTENZA E SALVATAGGIO 161 gazione da entrambe le parti ; successivo, perchè se ne ha la realizzazione lungo tutta la durata del contratto ; aleatorio o di sorte in quanto come gli altri contratti della definizione di tal nome (art. 1102 cod. it.) dipende da un avvenimento incerto ; ha degli aspetti di forma e di efficacia che dipendono dai suo contenuto speciale. — Ne è precisa anche nei codici la nozione, cosi come si legge nell’art. 417 del codic. di comm. nostro: « è il contratto con cui l’assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare allo assicurato da determinati casi fortuiti di forza maggiore », estesa questa nozione generale ai rischi della navigazione degli art. 604 e seg. stesso codice (1). Contratto d’indennità. — Ne è precisa anche la forma, che risponde ad un contratto-tipo, contratto di adesione, con le sue condizioni generali, della polizza che deve contenere gli elementi essenziali di legge (art. 605, 606 e seg. codic. comm., art. 329 e seg. codic. mar.) La materia è governata dal codice di commercio e dal codice marittimo interpretati col limite della compatibilità logica e pratica tra le disposizioni rispettive. La polizza può essere all’ordine o al portatore. Possono essere oggetto i rischi della nave e suoi accessori, e di tutto quanto la riguarda, per un intiero valore o anche per valore parziale, congiuntamente o separatamente (2). (1) Nel nuovo codice marittimo é inserita questa parte speciale al titolo V « dell’assicurazione contro i rischi della navigazione • con gli art. 329-374. (2) Art. 331 Cod. mar. : « Possono formare oggetto del contratto di assicurazione I rischi cui, nella navigazione, sono sottoposti : a) la nave e i suoi accessori ; b) l’armamento e le provviste ; c) Il nolo éelle cose caricate e il prezzo di passaggio lordi o netti ; d) le cose caricate e il profitto dalle stesse sperato ; e) le somme date a cambio marittimo e i relativi interessi ; f) i salari e qualsiasi emolu-