ASSISTENZA E SALVATAGGIO 57 minato daW'esigenza del solidarismo marittimo e dei limiti che per ragion morale sono imposti alle facoltà delle parti. In virtù di quella esigenza la volontà unilaterale di un soggetto giuridico, (la volontà dell’assistente) determina un atto giuridico, il diritto ad operare il soccorso, perchè l’interessato, per ragion del sinistro, non è in grado di provvedere per se stesso e sin che non venga in questa possibilità di provvedere (a. 1141 C. C.). Può nascere il contratto. Ma se non nasce, è la sola volontà dell’assistente, l’atto unilaterale che produce l’effetto giuridico del rapporto di assistenza. Perciò è un quasi contratto. E nasce il diritto alla rimunerazione. Sin qui abbiamo precisa la gestione di negozio, malgrado che si esplichi in ambiente di necessità (e a parte il plusvalore del compenso di assistenza su l’indennizzo della gestione ordinaria). C’è l’obbligo di assistenza, è vero: ma ciò non elimina completamente la volontarietà dell’atto del gestore, il quale potrebbe non offrire, ed offre ; potrebbe non soccorrere, e soccorre. Sarà questione, pel rifiuto, di sanzioni penali; ma se ha soccorso, non è disconosciuta l’azione di gerente, nè anche nel caso ordinario. Il Giorgi in condizioni di necessità riconosce giusta l’azione di gestione ammessa dal magistrato per una ditta che per disposizione del sindaco aveva concorso a domare l’incendio di una casa assicurata (1). Dunque c’è sempre una libertà dell’assistente, e quella spontaneità che è il requisito della gestione : obbligazione legale che lascia possibile il condizionamento concreto di una esplicazione convenzionale, come non esclude la possibilità del contratto, (1) Giorgi, V, n 30.