108 IL DIRITTO MARITTIMO DI porsi ; ma non si capisce come la volontà individuale possa diventare elemento perturbatore della vita sociale e infrangere le condizioni di esistenza solidale e di valore morale che sono un dato inerente al diritto, alla sua nozione e alla sua realizzazione. Si cercano delle concezioni come dei ganci, degli addentellati per attaccarsi al classico diritto contrattuale a base esclusivamente subiettiva. Ma noi crediamo che si tratta di illustrare e porre organicamente un principio sistematico diverso (1), che pel tema particolare che ci occupa, dell’assistenza marittima, può avere una affermazione piena ed espressa ormai anche dal testo legislativo. E in questa posizione del principio giuridico esplicativo si capovolge la dottrina classica. Non si va da essa agli addentellati, aprendo delle breccie nella torre di avorio; ma si va da quelli che paiono, e non sono addentellati, (trattati sinora come eccezioni e deroghe da inserire), da essi, composti, però, appunto in principio organico, alla interpretazione e valorizzazione del classico diritto subiettivo. Parecchi scrittori ricordano come un presentimento del grande giureconsulto, le parole di Pothier: «L’equità deve (1) Il Dhmdgub, con una serie di sviluppi geniali nelle applicazioni che ha fatto la giurisprudenza, fonde la teoria della causa in quella dell'ottetto, cioè dell’utilità dell'obbligazione : « Les contrats ne sont pas des produits de la libre volonté, mais des moyens pour atteindre dans la liberté, avec la varieté qu’elle comporte, des buts d'utilité sociale*. (1. c. Il, pag. 599). E stabilisce questa «ûfce centrale »: « toutes les fois que le but direct poursuivi par un acte juridique est contraire aux lois ou aux moeurs, il y a nullité. Les théories de l’objet, de la cause, de la condition, de la charge ne sont donc que des applications diverses de la même idée : ce que est illicite comme objet l’est comme charge ou comme condition » (pag. 593 e seg ).