ASSISTENZA E SALVATAGGIO 81 giovate, per essere reticenti o vaghe nella disciplina concreta dell’obbligo di assistenza, delle facoltà che si lasciarono nella stessa Convenzione. E regna con ciò incertezza e indeterminatezza su l’argomento. Ma, d’altro Iato, è la situazione generale del diritto internazionale, che ripercuote la sua deficienza nelle zone particolari che hanno necessari contatti con esso. A questa situazione generale mancano due cose : una mentalità della classe dei giuristi, in generale, adeguata ad una visione organica internazionale, che, (frantumandosi invece la civiltà nei compartimenti stagni dei nazionalismi e delle sovranità di Stato autonome e indipendenti) si sbiadisce o si smentisce. Il diritto internazionale non dovrebb’essere amplificazione e proiezione formulistica e formalistica di ciò che passa per la testa e per le tasche dei gruppi politici, che spesso sono essi, proprio essi, in definitivo la sovranità dello Stato ; ma dovrebbe estricar sempre dalle posizioni irrevocabili e inviolabili della civiltà umana ammonimento e propulsione di norme costruttive. Insomma chiamarsi diritto sempre ciò che é in misura di giustizia, non di sovranità. Giacché in misura di sovranità è la forza, è la guerra. E i giuristi aspettano nell’anticamera il padrone che vince, per porgergli dottamente lenonistica la formula, che ricanterà l’eterna canzone in circolo della sovranità che è dello Stato perchè è la sovranità, ed è la sovranità, perchè è dello Stato. L’uomo della strada, cioè il senso comune, domanda se è anch’esso sovrano lo Stato vinto, che subisce la legge del vincitore. L’altra cosa, che manca, è la costrizione internazionale organizzata al servizio di quello che veramente è e dev’essere il diritto internazionale. Al punto e al momento della infrazione non dovrebbe bastare, poiché s’è yjsto che non 6.