122 IL DIRITTO MARITTIMO DI Ma il capoverso dell’art. 9 concede il compenso ai salvatori di vite umane, che sono intervenuti in occasione dell’accidente che ha dato luogo all’assistenza e al salvataggio. Sarebbe infatti ingiustizia dell’unità di operazione che si compie, da salvatori di vite e salvatori di beni, escludere dal compenso quelli che han tratto a un valore più prezioso degli altri, una vita umana ; e che, occupandosi di ciò, hanno permesso ai salvatori di beni di compiere più facilmente l’opera loro : concorso di attività, che tutte convergono e si valorizzano nel successo (1). Dove non c’è unica operazione (per esempio, salvatori di persone in un momento in cui niente si è fatto per la nave e pel carico); non possono pretendere di partecipare al compenso di chi o prima o dopo ha proceduto separatamente all’assistenza o al salvataggio (2). § 14 - Assistenza tra navi dello stesso proprietario od armatore Avvenendo assistenza o salvataggio tra navi dello stesso armatore o proprietario, è dovuto un compenso (art. 5 della legge del 1925 - art. 5 della Convenzione di Bruxelles) (3). (1) v. giurispr. in lìev. Dr. Mar. Coni. 1923, p. 113). (2) il Cod. portoghese (art. 687 comma) e il cod. tedesco (art 748 comma 2.) dispongono che i salvatori di persone devono partecipare alla rimunerazione dei salvatori di beni. (3) L'art. 403 del Pr. cod. mar. identico all'art. 5 di questa legge completa « fra navi dello stesso proprietario o esercitate dallo stesso armatore*.