106 IL DIRITTO MARITTIMO DI tilità economica del contratto, cioè se è troppo o troppo poco, hinc inde, il compenso convenuto? Intanto la rescissione per lesione è consentita in determinati casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge (art. 1308 cod. it.). E questi casi sono la vendita d’immobili (art. 1529 cod. it.), la permuta (capov. art. 1554 cod. it.), l’errore di calcolo nella transazione (art. 1772 cod. it.), la divisione ereditaria (art. 1038 cod. it.). E il diritto civile, sotto la pressione restrittrice del diritto tradizion ale che si enuclea dall’autonomia della volontà, ci tiene che questi casi sieno quelli specialmente espressi dalla legge. Avremmo nella convenzione di assistenza un’azione di lesione analoga a quelle del diritto civile ? Ma la lesione produce la nullità del contratto, mentre nell’assistenza avremmo solo una rescissione limitata, cioè la riduzione o l’aumento della remunerazione ; sebbene da altra parte si possa dire che tutto il contratto di assistenza in sostanza consiste nella misura di remunerazione, giac. chè o si assiste per obbligo, o si assiste volontariamente. Ciò che è opera di assistenza, non ha bisogno di essere stipulato nel contratto, e sebbene ancora, si possa dire che nella facoltà del compratore, (pigliamo il caso tipico della lesione, la vendita), di pagare il supplemento al giusto prezzo (art. 1534 cod. it.) la legge escluda la conseguenza della nullità, affidandosi, invece, ad una scelta, nullità o mantenimento del contratto, (quindi analogia con la rescissione parziale dell’assistenza). C’è pure da obiettare, che la lesione riguarda nel diritto ordinario una delle parti (art. 1536), mentre l’azione per modifica di assistenza appartiene anche ai salvatori, ove il compenso stabilito sia sproporzionato in meno. Noi riteniamo che la convenzione di assistenza si prò-