136 IL DIRITTO MARITTIMO DI Però questa negazione non può avere effetto cosi decisivo da escludere un apprezzamento conforme al costume marittimo più favorevole di quanto non importino le ordinarie misure esecutive ; e cioè nel requisito del sequestro, che dev’essere inteso più largamente che di ordinario. Anche per l’analogia dell’articolo 580 cod. comm. (1) su cit-, se da una parte è negata al Capitano la ritenzione delle merci per mancato pagamento di nolo, è dall’altra dato ad esso il diritto nel tempo dello scoricamento di depositare le merci presso un terzo sino a quel pagamento. Dunque non Vjus retentionis diretto, ma qualche cosa che non è il sequestro ; che anzi ne fa a meno, il diritto al deposito ; cioè, in sostanza, un diritto di ritenzione con una interposta persona diversa da sè o un provvedimento del pretore che non attiene al sequestro e alla sua prtceduia: una modalità di ritenzione identica, però, pel contenuto e l’effetto di garanzia, poiché s’impedisce alla merce di rientrare nella disposizione del proprietario. L’analogia può giovare al tema nostro, riconoscendosi nel salvatore un diritto al deposito, tramezzante tra il diritto di ritenzione e il diritto al sequestro. E l’analogia conforta questa soluzione anche per le disposizioni su menzionate del codice marittimo ; perocché quell’intervento e quella custodia, che è demandata pei recuperi all’autorità marittima, non ha niente in contrario al deposito che venga richiesto dal salvatore, per esempio, presso la stessa autorità marittima- Anzi la similarità del processo di deposito presso un terzo e del reclamo da parte del salvatore, che provochi un intervento dell’autorità ma- li) art. 275 Prog. Cod. mar.