146 IL DIRITTO MARITTIMO DI rivive l’interesse del giudizio loci ; e le Sedi concentrate restano quasi solo limitate alle controversie delle stesse città in cui funzionano in quanto queste proprio e non le altre sieno luogo di avvenimento o di domicilio del convenuto. Questa quasi incompatibilità delle due competenze, obiettiva e relativa, di materia o di territorio, bisogna armonizzare, stabilendo o la concentrazione vera e propria nelle sedi predette senza ammessione di competenza di convenuto o di luogo; implicandosi, cosi, che il luogo dell’avvenimento sia quello delle stesse Sedi, a cui si subordinano tutte le altre località marittime della circoscrizione ; o stabilendo per le parti la facoltà di scelta tra le due giurisdizioni, la comune e la speciale, con fissazione d’inderogabilità determinata dalla priorità di citazione. Il procedimento ingiunzionale, per ogni somma che abbia dovuto anticipare, è stabilito a favore delPAmministra-zione marittima nell’art. 614 del Progetto cosi come con lieve differenza esisteva negli art. 56-205 codic. mar. mere. Conflitti, cioè controversie di competenza, possono avvenire tra i diversi comandanti di porto ; e tra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali. Per la prima categoria di conflitti, siccome si resta quasi ancora nel campo amministrativo, e la competenza, che i comandanti di porto assolvono, è più una competenza equitativa e arbitrale che veramente contenziosa, la risoluzione di essi è demandata dal nuovo codice al Ministro, sentito il Consiglio di Stato. Per la seconda categoria, come per la legge comune de’ conflitti la loro risoluzione è demandata alla Corte di Cassazione.