154 IL DIRITTO MARITTIMO DI 11 capitano deve all’arrivo nel luogo di qualunque approdo fare una relazione se vi furono avvenimenti straordinari interessanti la nave, il carico e le persone (art. 516 cod- comm.; e 73 Regolamento - 210, 214 del Prog. cod. mar.), e ciò oltre alle informazioni che devono esser date entro ventiquattro ore dall’arrivo od approdo all’autorità amministrativa marittima. E dentro le stesse ventiquattro ore dev’essere fatta la detta relazione all’autorità giudiziaria (presidente del tribunale ; pretore, ove nel luogo di approdo non sia tribunale, e il pretore trasmette alia cancelleria del tribunale ; console, se ha luogo in porto estero o autorità locale in mancanza di console). Ne segue una inchiesta entro un termine brevissimo, nella quale l’iutorità giudiziaria non compie ufficio stretta-mente giurisdizionale, ma garantisce prò veritate, con la sua procedura la prova sostanziale de’ fatti riguardanti i sinistro ; donde la valutazione dell’assistenza avvenuta. E’ una di quelle competenze amministrative, che incidono nella funzione giurisdizionale, per esigenza di garentia ; ma che intanto non solo prepara un materiale contenzioso, ma addirittura lo fornisce con l’importanza e l’effetto di prova. Nè anche si può dire che manchi il contraddittorio, perocché quanto il magistrato è chiamato a fare si esplica appunto in una posizione obiettiva di contrasto: esso deve interrogare le persone dell’equipaggio, separatamente, senza la presenza del Capitano, raccogliendo risposte scritte, perseguendo ogni mezzo d’informazione e di prova; e non può fare a meno d’interrogare gli assistenti o salvatori, poiché è nella logica e nel contenuto giuridico della relazione che non si possa, se c’è stato, pretermettere il fatto