22 IL DIRITTO MARITTIMO DI Dalla analisi dunque del salvataggio e dell’assistenza che per noi culmina nella detta conclusione, non possiamo indurre l’opinione che l’unificazione legislativa costituisca un errore. No : anzi, anche da essa risulta comprovato che l’unificazione risponde alla realtà per gli aspetti che i due fatti ci presentano identici, e dall’altra è una affermazione di tendenza, cioè dell’estensione del concetto superiore di assistenza nei sinistri marittimi che quanto più si internazionalizza, e quanto più si solidarizza la navigazione, tanto più comprenderà precisione di rapporti e obbligazioni e di determinazioni ^giuridiche e perciò resta dominatore il concetto di assistenza su l’altro che si fa'collaterale del salvataggio. § 5 - Salvataggio - Recupero -Interpretazione del Diritto Italiano A proposito dell’unificazione che la Legge Italiana del 1925, ha, come le altre straniere, per traduzione del principio di Bruxelles, a parer nostro si presentano de’ dubbi in relazione al diritto precedente e alle abrogazioni che ne seguono; e mette conto di occuparsene anche per la riforma del Codice marittimo che ripete la legge del 1925, sostanzialmente (1). (1) Questo progetto con lodevole criterio sistematico raccoglie tutta la materia già divisa tra i due Codici, quelli di Commercio e l’altro della Marina Mercantile, sotto l’unico titolo (Tit. VI del libro V) « Dei sinistri marittimi) che comprende perciò le avarie i danni dell'abbordaggio, V asnistenza e il salvataggio, i naufragi e recuperi le inchieste sui sinistri marittimi.