ASSISTENZA E SALVATAGGIO 67 di un diritto perpetuo, che accompagni il proprietario a traverso la catastrofe e le sopravvive, è alquanto esagerata. Un uomo vive sin che ha la possibilità di essere assistito ; e cosi la sua nave. C’è, si può osservare, la successione ereditaria. Ma un testamento di una nave immersa o abbandonata alle ricorrenti tempeste, o di resti di naufragio, che non si sa dove sieno, è un atto giuridico privo di contenuto, cioè un pò quel tal testamento di quella tale maschera italiana. Per dargli un contenuto bisogna che si riferisca proprio al salvataggio : lascio in successione le cose che saranno salvate ! Cioè l’opera aei salvatori, cioè il patrimonio almeno in parte, di un estraneo ; poiché l’opera dei salvatori fa parte di un patrimonio estraneo. La stessa cosa deve dirsi per una trasmissione ab intestato. Quindi, senza paradosso, potrebbe affermarsi che il naufragio con la possibilità della resistenza dell’opera u-mana, cioè dell’assistenza, è ancora una sfera di proprietà privata. E non è più tale se quell’opera di resistenza e conseguente assistenza sia diventata impossibile. La proprietà conservata dal carico o dalle parti di navi galleggianti o dalla nave sommersa fa mancare non solo il godimento di un padrone, ma la facoltà di godi mento, il diritto (la facultas agendi). Il salvatore, dunque, salva delle cose senza proprietario: per ciò l’occupazione. Ma com’è che la legge riconosca il diritto del proprietario, e lo vede rinato di fronte al salvatore ? Bisogna spiegarsi giuridicamente la cosa col principio di sopra detto, dell’obbligazione per legge. Questo diritto, diciamo cosi, storico del proprietario, che quasi rivivrebbe