— 201 — l’organizzazione giuridica. Lo Stato coloniale in grande stile è simile ad una nave agile, nuova, dalla prora tagliente, dai fianchi potenti. Vista dall’alto, la società metropolitana è avvolta da un moto di scambio; ogni individuo, ogni gruppo opera in vantaggio d’un movimento. I veneziani antichi non avevano un’idea separata e della colonia e della metropoli; essi vedevano un unico complesso nell’assetto metropolitano-coloniale : non vi era attrito che agisse sulla metropoli che, a sua volta, non si percuotesse sulla colonia: non vi era impedimento in colonia che non colpisse la lontana metropoli. Ho osservato più sopra che la fase di splendore coloniale, per la metropoli, è quando il lavoro verte ancóra verso la metropoli. Non è difficile capire che trattenere, sospingere, potenziare questo lavoro è opera della legislazione metropolitana. Ma la legislazione metropolitana non può essere limitata ai margini delle terre metropolitane, perchè lo scopo forse più vasto è proprio fuori della metropoli. Un regime differenziale di diritto ci sembra, ed è certamente per taluni aspetti, ingiustificato. Leggi diverse sono normalmente espressioni di economie separate. Intendiamoci : leggi diverse di scambio. Debbo ricordare qui un esempio che chiamerei « naturale », significativo perchè tardo, riguardante l’estensione del diritto veneziano in Costantinopoli turca. Direi tale esempio « naturale », perchè fa scorgere l’utilità di assetti legislativi, in determinate parti simili, anche in regimi politici del tutto indipendenti, ma che alimentano uno scambio ancóra relativamente importante. Simone Contarini, rappresentante della Repubblica a Costantinopoli, nella sua Relazione del 1612, ci dà alcune importanti notizie sull’amministrazione della giustizia veneziana esercitata dal bailo, che aveva la funzione di ambasciatore e di console. Egli nota : « Ho lasciato sostenuta molto la giurisdittione del giudicare civilmente, non solo fra nostri sudditi, quando sono rei con forastieri: ma tra forastieri ancora, quando sono attori con essi, et hanno la contrat-tatione loro con Venezia: perchè declinando essi volontieri dal giu-ditio de’ Turchi per le spese, et dubitando anco per via di battelat. ne essere sequestrati dal commercio nostro, volentieri venivano a farsi giudicare da me, et non da altri; gli Ebrei stessi, et moltissimi Turchi ancóra » (1). (1) Arch. Stato Venezia, Relazioni, b. 5.