— 202 — La lite vertente su un rapporto di scambio ha ragione di essere definita sull’integrale rapporto; la forza esecutiva di una sentenza deve seguire l’intero rapporto di scambio e non limitarsi all’inizio od alla fine di questo. Quando noi osserviamo che i Turchi, proprio a Costantinopoli turca, si sottopongono alla giustizia ed al diritto di Venezia, dobbiamo riconoscere l’utilità per essi di ottenere una sentenza capace di sorpassare con la forza esecutiva i limiti territoriali della Turchia per garantire il rapporto di scambio quale è stato regolato giuridicamente dal bailo veneziano, fino a raggiungere il suo compimento nella lontana Venezia. È l’autorità ed è la forza di Venezia che garantiscono il rapporto quale è stato giudizialmente accertato. Anche nella relazione di Antonio Capello (1) si ravvisa la vasta applicazione in Egitto della giurisdizione civile veneziana, alla quale spesso gli abitanti del luogo si assoggettavano. Ma che cosa ci dicono questi esempi ? Ci dicono che l’unitarietà del flusso di scambio esige una salda unità legislativa, la cui forza non si arresti a brevi limiti. Non è a nascondere che talune deroghe sono necessarie ed inevitabili, perchè lo scambio è tra due capisaldi i quali hanno vita economica quanto più opposta, ma la forza del diritto che s’imprime sul movimento deve essere una. Coloro che stranieri si aggiungono ai coloni metropolitani — i quali a ragione, quando animatori del puro scambio, sono sottoposti alla giurisdizione metropolitana — sono in una posizione economica simile : hanno l’interesse allo scambio che vogliono garantito dal suo inizio fino al suo termine. Anche per altri riguardi, la legislazione di uno scambio che verte tra metropoli e colonia deve essere attentamente considerata. Se si dicesse che il diritto coloniale di Venezia, inteso anche come norme di assetto economico nelle terre coloniali, è sorto dal diritto commerciale, non si affermerebbe certo cosa errata. Il diritto coloniale è un ramo saldo, fiorente e gigantesco, sorto dal tronco del diritto commerciale. Il diritto commerciale è un grande alleato, per una massima parte, dell’attività colonizzatrice e del diritto coloniale; si può dire che quello ha costruito per questo. La colonia di scambio e la metropoli di scambio sono tratte ad un unico assetto, regolato da un diritto quanto più possibile sollecito e prontamente riparatore dei congegni che influiscono sulla funzione di scambio. La metropoli costituisce un caposaldo assorbente e diffondente; la colonia rappresenta un altro simile caposaldo. (1) Arch. Stato Venezia, Relazioni, b. 31.