— 125 — Cerigo, riserbando il restante tempo a Candia, da dove deve prendere inizio la loro inquisizione (1). Nè è per caso, si osservi, che si esige che il controllo debba cominciare da luogo più distante per progressivamente avvicinarsi verso l’Adriatico, perchè proprio le terre più estreme possiedono quelle colonie che hanno la funzione quasi di sostenere il caposaldo di una catena, la quale poi si appoggia — ma più debolmente sostenuta — sugli altri luoghi marini. Se il caposaldo estremo non funziona, tutta la corona delle altre città ne risente; è qui dunque che massimo deve essere il controllo che poi si estende seguendo progressivamente una corrente più sciolta e diretta; ed è nella colonia più lontana che più vivo si manifesta l’interesse della metropoli. Ma il controllo che Venezia vuole non è una novità dei primi anni del ’600 : la Repubblica consacra e rafforza una antica consuetudine, che, assieme al sistema delle ambascerie spedite alla metropoli, aveva portato ottimi vantaggi all’organizzazione coloniale (come nei tempi passati si faceva frequentemente con servizio grande delle cose nostre). La funzione di controllo dei Sindaci riguarda le « Camere, Arsenali, fondichi, magazzeni »; non si estende alla vigilanza delle milizie e delle fortezze. I Sindaci debbono procedere ad inquisizione contro i Rettori, e contro coloro che trasgrediscono al « chiaro senso » delle leggi veneziane. « Sia principal loro carico di sollevar, et liberar li sudditi... da estorsioni, et gravezze indebite », esercitando poi essi l’ufficio di giudici d’appello con imparzialità, per bene operare in prò dell’amministrazione della giustizia « materia degna di tanto momento » (2). A che mira il governo centrale? Il governo centrale deve aderire ad una situazione e si sforza a porre in essere un valido contraditto-rio tra sudditi e Rettori : esso appare come una suprema magistratura di giustizia e d’equità; ed è certo che in questa funzione di equilibrio si manifesta la parte più rilevante della funzione di governo di Venezia. 4. — L’Atto di navigazione veneziano costituisce un provvedimento accorto e necessario ma artificiale, perchè, in progresso di tempo, si stacca troppo radicalmente dalla realtà della situazione. (11 « Siano pronti a partir da questa Città, quando, et con quella più specificata commissione, che parerà a questo Consiglio, et star debbano in detto carico anni doi, et ouel più, che le fusse ordinato, del qual tempo impiegheranno mesi tre a Corfù, tre al Zante, tre alla Cefalonia, quanti giorni ad essi parerà esser necessario a Cerigo, et a fine, et tutto il rimanente in Candia, dove debbano principiar la loro inquisizione ». (2) Doc. cit.: «potendo nelle civili giudicar diffinitivamente da 200 ducati in giù, et in maggior Summa, per le vie solite de Intromissione... ».