— 101 — ziana, al contatto di popoli che abbracciavano allora le più diverse religioni. Se, ora, l’autonomia, come abbiamo osservato, si ricollega alla « libertas », essa plasma una scala di reggimenti che si proporzionano soprattutto alla diversa entità numerica degli accentramenti veneziani, e vanno dal primo abbozzo di regime, che troviamo nel console dei mercanti, fino al più grande perfezionato regime coloniale cittadino che troviamo a Candia o a Costantinopoli, mutando ogni regime, spesso, nel tempo, perchè esso procede da « comune consiglio » e si deve adattare alle più disparate circostanze (1). Dalla funzione sorgevano quelle magistrature che il governo metropolitano, ricollegandosi ad una antica tradizione, creava e voleva iniziate a maniera d’incarico provvisorio e di semplice esperimento : si realizzava così una adesione alla realtà, la quale temprava e perfezionava le magistrature, che costituivano non un peso, ma uno strumento regolatore per un più vasto rendimento della funzione. Chi osserva la colonizzazione commerciale veneziana riesce a scorgere la mobilità di tutti gli elementi veneziani, mobilità che agisce pure sull’organizzazione interna della colonia in rapporto ai suoi istituti giuridici. Una stessa vita fluisce dalla metropoli alle colonie e da queste alla metropoli; vi è un continuo persistente scambio di mezzi, di persone, di cose che livellano ovunque, potremo dire, il tenore del sistema metropolitano-coloniale : una localizzazione vera e propria appare limitata, mentre un regime differenziale viene ostacolato dal fatto che continuamente elementi metropolitani divengono coloniali per poi, di nuovo, in processo di tempo, essere compresi nella sfera della metropoli. Il diritto coloniale veneziano, sotto questo aspetto, ci insegna come nelle colonie a tipo commerciale non si adattino regimi giuridici che non rispecchino quasi l’immagine della città madre, e ci avverte che le stesse debbono essere poste, nei confronti dell’elemento emigrato, sullo stesso grado politico e giuridico della metropoli. Ovunque la realizzazione sia possibile, dal germe veneto fiorisce una costituzione che, nelle sue linee maestre, è lo specchio di quella della città delle lagune (2). (1) Marco Foscarini avvertiva l’estrema difficoltà dello studio dei reggimenti giuridici veneziani dovuta al fatto di un intenso travaglio legislativo che ebbe a seguire un’unica lontana evoluzione giuridica. « Insomma — egli diceva — la pianta del governo, e le fondamentali sue costituzioni, tutte procedettero da comune consiglio, donde avviene che siano distanti di tempo l’una dall’altra, e che a volerle radunare, vi si richieda un’attenta investigazione sulle cose in più secoli operate ». (2) Anche Candia, benché la sua organizzazione coloniale — mi sembra — si rial-lacci ad un tipo di colonia di dominio, ha il suo Doge, assistito da alcuni consiglieri, il Maggior Consiglio, gli avogadori del Comune, 1 camerlenghi e le altre magistrature elette dal Gran Consiglio (giudici di Corte, del Mobile, alla pace, ecc.).