— 96 — Vivificare, dunque, le colonie; sciogliere da opposte forze le colonie, dominate da una pura vita veneta : ecco l’abile trama che i documenti diplomatici veneziani rivelano. Nel serbare una pura vita economica o giuridica veneta stava la condizione che la colonia operasse per l’accentramento metropolitano delle lontane lagune adriatiche. Mutare, magari anche in progresso di tempo, il sistema giuridico legato ed avvinto ad un unico sistema economico significava procedere paurosamente sulla via del distacco tra metropoli e colonie; il sistema giuridico invece si doveva rafforzare sulle linee tradizionali della metropoli per corazzare uno stesso ed unico sistema economico, elemento del dominio coloniale di Venezia, il quale poteva nella lontananza e sotto l’influsso di altre forze periferiche trasformarsi nella sua essenza. « Massima integrale vita veneta quanto più le colonie sono lontane e disperse » costituisce l’insegnamento dell’azione legislativa coloniale di Venezia, tutrice gelosissima dell’unica vita economica, che fino all’estremo doveva essere ovunque difesa, anche con un bene adeguato regime di separazione, nei suoi numerosissimi e ristretti nuclei coloniali. La vita veneta non era solo indipendenza dalle dominazioni locali; ma unione, su basi economiche e giuridiche eguali, alla metropoli. Il problema gravissimo della primissima colonizzazione non era superato che da un riserbo, il quale doveva proteggere la schiettezza della vita coloniale, che, se soltanto tipicamente veneziana, poteva dirsi avvinta alla città madre, alla quale convergeva un movimento perfetto di mezzi e di elementi, pronti a riprendere di nuovo le vie dei mari e delle lontane terre (1). Questo ci dimostra, per altro aspetto, come e perchè non si rendesse necessario e si combattesse anzi un regime differenziale costituzionale nelle più lontane colonie venete, limitate da brevi confini che chiudevano pochi uomini animati da un profondo senso di collaborazione e di fraternità nazionale (2). (1) Venezia ha curato con sagace accortezza lo sviluppo dei servizi postali, regolati più tardi da apposite leggi. In ogni città, sia marittima che posta nell’interno del territorio, si stabilivano servizi di pacchi e di lettere, ed Uffici di Posta che svolgevano poi ed ampliavano un vastissimo movimento di affari. (2) L’unitarietà della legislazione veneta — già avvertita da Marco Foscahini — si riassorbe quasi e si raccoglie a Venezia, i cui ordinamenti suppliscono alla mancanza di norme. II diritto metropolitano costituisce il gran tronco regolatore anche della vita coloniale. Un doge, prevedendo l’impunità di alcuni delitti commessi in colonia, aveva detto: « volentes maleficiis viam... precludere ac saluti nostrorum fidelium per diversa mundi climata vagantium utiliter providere ». La stessa Promissione del Maleficio al capitolo XV stabilisce di porre in essere un processo di carattere supplementare per i reati che « fora di Venetia in alcuna parte di questo mondo il Venetian in Venetian, e contro il Venetian havrà perpetrato ». « Sia — si dice in essa — zudegato secondo le forme di questa promission ».