— 130 — popoli soggetti reggimenti perfetti ed istituzioni giuridiche curate, rette da funzionari capaci, abili, tenuti all’osservanza di una scrupolosa onestà. La costruzione politica coloniale, quando valutata nel suo substrato economico e quando osservata non nelle epoche marginali d’inizio o di fine, ma nell’epoca centrale del grande ciclo storico, rappresenta una imperitura manifestazione della sapienza giuridica italiana. Se il fenomeno coloniale è normalmente una espressione di maturità ; se per i fini particolari e per le più complete realizzazioni lo Stato esige la valorizzazione della vita locale guidata nel suo movimento dagli elementi più scelti della metropoli, operanti con istituti giuridici perfezionati, non è difficile scorgere la importanza della produzione giuridica coloniale che si rivela il risultato di quanto di meglio un popolo può offrire in una determinata epoca storica. Non comprendere entro i limiti scientifici della storia del diritto italiano lo studio degli ordinamenti coloniali italiani medioevali e moderni significa ignorare una parte fondamentale del diritto italiano, il cui studio non può essere ristretto nei confini geografici dell’Italia, ma esattamente deve seguire l’attività degli italiani nelle terre d’oltremare, nel mondo. Gli ordinamenti giuridici coloniali sono manifestazione della aristocrazia del pensiero e dell’azione di Venezia, intenta a realizzare per i popoli soggetti i due più alti attributi della sovranità : l’ordine e la giustizia (1). L’emigrazione coloniale è accuratamente scelta; i nobili debbono essere preferiti nel reggimento delle colonie perchè meglio i sudditi sarebbero stati da essa governati (2). Una politica legislativa coloniale di urto è estremamente moderata perchè le colonie di Venezia non sono sbocchi per la popolazione esuberante; del resto, non possiamo dimenticare la povertà dei mezzi umani, la necessità del lavoro il cui valore era pur sempre alto, e conseguentemente l’utilità di perfezionare il rendimento sociale ed il risultato di un vasto tipo di collaborazione. Cosi l’equilibrio nelle colonie è intimamente connesso agli ordinamenti della giustizia. Questa azione che innalza i popoli, questa azione di assetto a vantaggio dei popoli forse può essere da qualcuno criticata : ma chi (1) « Quia Dominatio nostra principaliter... obbligatur providere quod unicuique sub-ditorum nostrorum ministretur justitia... » (Arch. St. Venezia, Comp. leggi, Corfù, c. 264). (2) « nobiles nostri a quibus inelius subditi tractabuntur » (Arch. Stato Venezia, Comp. leggi, Corfù, c. 835).