— 134 — In ogni luogo del Regno doveva essere eletto dal Pubblico Rappresentante un avvocato di virtù ed esperienza, con l’ufficio di esercitare atti di caritatevole assistenza verso tutti i prigionieri. Obbligato espressamente a difender e « protegger tutti li Prigioni e distintamente i Poveri senza alcuna ricognizione », gli veniva assegnato dalla pubblica Cassa uno stipendio mensile da corrispondersi con puntualità. Il suo ufficio consisteva nel visitàre per lo meno una volta alla settimana le prigioni, « ricever le indoluzioni », ascoltare le necessità dei condannati, e nel riferire ai pubblici rappresentanti per i relativi provvedimenti (1). Gli era vietato sostenere cause contro i prigionieri, perchè destinato « al solo effetto di tutelarli »; a lui era deferita la sorveglianza sui custodi delle prigioni, sottoposti ad uno stretto controllo perchè questi non avessero a commettere violenze e soprusi a danno dei detenuti, le cause dei quali avrebbero poi goduto assoluta precedenza (2). Secondo le leggi per la Morea, speciale attenzione Venezia anche dimostra per coloro che prestano la loro opera come avvocati. L’avvocatura rappresenta un « geloso ed importante Ministero » che deve essere sostenuto da soggetti di « abilità, di candore e di fede », solleciti « per non dilungare la trattazione delle cause », e per non fare « penar i poveri litiganti raccomandati alla tutela » (3). L’ufficio dell’avvocatura, che deve essere obbligatoriamente esercitato a vantaggio di coloro i quali non possono ricompensare l’opera professionale, viene regolato con norme che innalzano il prestigio, la dignità e garantiscono una retta funzione. Nella difesa l’avvocato deve « usare tutta l’applicazione, astenendosi di porre in iscritto cose pungenti » e contenendosi invece nei limiti della convenienza e della moderazione. L’avvocatura però, a quel tempo, non era collegata al fenomeno dell’aumento della litigiosità, conseguente all’aumento della concorrenza generale, quest’ultima, a sua volta, collegata all’aumento della popolazione. Venezia vuole una perfezione di giustizia in un’epoca in cui la concorrenza generale è moderata, lo spirito litigioso assai vivo, la popolazione assai scarsa ed atta a favorire regimi a base immediata- (1) « ...perchè abbino ad accorrer al loro sollievo entro tutto il possibile ». (2) « Avrà ad aver particolar cura, che il Custode delle Prigioni, o altri non le usino violenze, facendole sempre somministrar tutto il necessario, e distintamente, che siano tenuti netti, perchè risentano senza molta pena l’afflizion delle Carceri. Ogni volta che ricercasse l’espedizion di Causa d’alcun Prigione. Le dovrà esser subito dato il Pender, deputando il giorno dell’espedizione, e preferendole a tutte le altre ». (3) Cap. XCVII.