— 100 valore sociale individuale, Vius statuendi coloniale vieta pericolose coesioni dirette a nuocere o a favorire qualche elemento, ed opera staccando l’individuo, isolandolo di fronte all’autorità suprema. Principio, questo, che Venezia segue rigidamente, specie più tardi, consacrando uno dei cardini fondamentali del suo governo, giusto ed imparziale per ciascuno e per tutti (1). A questa lotta di distacco contribuisce pure una politica decisamente nazionale, intenta ad abolire o a raffrenare, di fronte agli Stati stranieri, ogni responsabilità collettiva di gruppi o di parentele pel danno commesso dal singolo mercante veneziano o da altro suo prossimo congiunto. Una idea centrale domina poi il primo grande periodo della colonizzazione veneziana ed anche quello d’oro dell’espansione della Repubblica : il concetto di una proporzione di mezzi alle singole colonie: le colonie infatti, entità complesse e complete, provvedono con mezzi propri eguagliando, ovunque, in massima parte, l’onere della difesa. Non vi sono, in questo senso, rilevanti disquilibri difensivi, ma un sistema di vari mezzi difensivi coordinati tra loro, i quali realizzano l’integrità e la saldezza di un unico assetto economico (2). La difesa è coordinata col sistema di una federazione dei centri più interessati a mantenere una situazione politica, animati da uomini ad un tempo mercanti, soldati, giudici e legislatori, provveditori, diplomatici, fondatori di città serrate attorno alla Chiesa (( centro della vita — come dire il Maranini — della sorgente colonia », anch’essa incomparabile aiuto a serbare la purezza della vita vene- (1) Arch. Stato Venezia, Duca di Candia, b. 50: Capituiare quod jurant omnes de terra latini. « Juro quod non ero in aliqua conmilitate seu raxa societate vel aliqua conspiratione ad adiuvandum aut nocendum aliquem... Dabo fortiam et posse Signoriae Cretae ad justicias et rationes complendas ». In una ambasceria di Pietro Querini del 1349 serbata nello stesso Archivio (D. C.) si legge: « ...justicia debbet omnibus semper esse equalis, quae non respicit personas hominum ». (2) Nell’evoluzione costituzionale veneziana ciò è visibile anche in epoca tarda. I tre grandi centri dell’espansione coloniale veneziana — Venezia, Candia, Costantinopoli — possiedono giurisdizione difensiva coordinata. Venezia provvede particolarmente a se stessa, alla Dalmazia ed al dominio del Golfo; Candia alla Corte del Peloponneso, della Focide e dell’Arcipelago ; Costantinopoli alla Corte di Romania ed al Mar Nero. È certo che tale sistema difensivo autonomo viene determinato pure dai mezzi di comunicazione, non sempre celeri ed atti a provvedere quindi immediatamente al bisogno. Con la sola gente di Romania si potevano armare sino a 100 galere di 140 remiganti ciascuna (oltre le genti accessorie). Il Marin osserva che « uno Stato qualunque ei siasi non può mai dirsi potente di fatto, o sostenersi tale per lungo tempo, quando la naturale sua forza non sia proporzionata alla grandezza dei suoi lontani stabilimenti ». L’autonomia altissima delle colonie veneziane favoriva però in maniera decisiva il principio dell’equa equiparazione delle forze e delle difese veneziane in Oriente. Si badi però che il vastissimo margine di autonomia giuridica si rendeva possibile perchè non sussistevano un regime economico indi-pendente dalla metropoli ed un regime economico staccato ed autonomo da essa.