— 33 — Ma anche in Sicilia l’organizzazione musulmana merita di essere attentamente considerata nel suo assetto territoriale. Agrum colunt Assyrii, diceva un autore (1); ed è certo però che l’IsIam raggiungeva le coste della Sicilia importando colà degli istituti rispecchianti un piedistallo di grandezza terriera. Esempi di grande valore sono, per noi, i capitolari arabi e le costituzioni arabe siciliane. Aadelkum el Chbir, il rinomato capo musulmano di Sicilia, pensava di spartire le terre e di porre in essere una organizzazione territoriale lasciando una larga libertà di fabbricare castelli e torri. Il Mulei confermava, in generale, le proposte di questo capo, molte delle quali ci appaiono assai liberali, improntate ad un senso di reciprocità e di equiparazione (2); a che però sarebbe servita una violenta, continuata sopraffazione se non a fomentare ribellioni ? Ma ciò che importa notare è che la dominazione musulmana ebbe a far sorgere istituti similari al feudo; e che un regime di personalità della legge si ebbe a manifestare come una necessità prodotta da religioni e razze diverse, coesistenti soltanto se frenate dal rispetto reciproco. Anche l’IsIam, nella sua concezione più rigida, intransigente, tradizionale, si doveva spiegare nell’applicazione del diritto di pace, la cui vita era vita di collaborazione e, possibilmente, di ben intesa amicizia. Il confronto fatto per la Sicilia ci può aiutare, del resto, a raffigurarci la situazione giuridica degli elementi che, nella Siria e nella Palestina, erano legati alla vita occidentale, il cui substrato non poteva essere abolito, dominando un regime di personalità della legge che si doveva conservare. Che fa Venezia quando le Crociate portano alla fondazione del Regno di Gerusalemme ed alla instaurazione d’un regime feudale ? (1) Maximus Tyrius. (2) Si vedano alcune di tali leggi in Canciani, Leges barbarorum ecc., voi. V: V--« Penso di dare alli governatori, che manderò in quei luoghi, di cui siamo o saremo padroni, tanta terra, quanta ne può girare in tondo un uomo a piedi, camminando di giusto passo, senza correre, per il tempo di 4 ore di cammino; ... con obbligare ognuno di essi in ogni anno per il mese di Ailul a darmi 20 carichi da cavallo di frumento..... ». XI — « Penso di dare libertà a tutta quella gente tanto nostra, quanto Siciliana, a cui avrò accordato della terra, di potere fabbricare o un Castello, o una torre, e tutte quelle altre case, che vorranno fare in quella terra, che loro avrò data ». XXII — « Si deve lasciare tutta la gente Siciliana nella sua religione, senza obbligarla a mutare la sua religione per forza ». XXXIV — « Tutti li Siciliani se non vivono come insegna la loro legge, il loro Parroco li può fare castigare dalli nostri Kadì, secondo le leggi che hanno i Parroci nella loro religione... ». XXX\ III — « Tutte le Chiese della gente Siciliana non si devono levare, ma bisogna lasciarle per molti motivi ». Così i conventi. 3