— 57 — Gli orizzonti lontani, come i cammini sconfinati, scioglievano pericolose unioni di interessi, prodotte da una localizzazione e da un regime di concorrenza interna; unioni d’interessi che avrebbero potuto premere nell’equilibrio giuridico della costituzione sociale la quale doveva difendersi da somme di famiglie e somme di particolari società, proprio mentre il bisogno, sempre e dovunque sentito, dei piccoli gruppi organizzati, di navi, di famiglie, di società, e non di singoli isolati individui, segnava indelebilmente, nella costituzione di Venezia, quelle linee maestre di equilibrata giustizia, basata sulla uguaglianza di tutti i singoli elementi ovunque operanti pel benessere generale. Chi dà la spinta quotidiana nell’impero marino di Venezia è il nucleo operante da solo, più audace, più agile, sia esso di natura famigliare o prevalentemente famigliare o di altra natura associativa : un rispetto solenne accompagna il genio veneziano nel consacrare legislativamente il predominio della primissima unità dello Stato, il primo cardine unitario e naturale della repubblica: la grande famiglia veneta. Ma questo sviluppatissimo decentramento assottiglia i nuclei più vasti per far risaltare i gruppi minori, che subiscono, a loro volta, la necessità di maggiormente saldarsi per serbare il grado giuridico della « libertas veneta » : tutta, del resto, una progressiva non unione, ma propriamente relazione di gruppi minori dà vita alla costruzione corporativa marinara veneziana, che è veramente genesi dello Stato (1). È noto come il fenomeno navale in Italia (nave e accentramento inter-navale) sorga da un ordinamento corporativo la cui giurisdizione supera, spesso come a Pisa, i più lontani mari per estendersi sui cittadini residenti in colonia; ordinamento che accentra, spessissimo, le più delicate e fondamentali funzioni del Comune animato da una forza economica, produttrice di una alta prosperità (2). (1) Bisogna distinguere nettamente — nel problema generale, assai dibattuto nella dottrina, se il Comune sia precedente alle corporazioni o le corporazioni siano la genesi del Comune —, la questione sociologica da quella giuridica. Sociologicamente, è il processo di accentramento, fondamentale nella storia giuridica comunale italiana, a dare fondamento e ragione alla tesi che la corporazione è la genesi del Comune, allargamento di corporazioni e comprensione di più corporazioni. L’intervento legislativo del Comune nel regolare le corporazioni si manifesta quando un interesse più generale e comune prevale sulle singole forme collaborative; allora il Comune sanziona legislativamente (e non « crea ») un fatto sociologico già preesistente. Ogni entità statale possedente scopi di tutela e difesa sociologicamente dipende dalle necessità dei singoli e quindi sussegue, anche nel tempo, alle necessità stesse. Í2) I pisani residenti in colonia dipendono dall’Ort/o Maris se esercitano il traffico marittimo. Nel 1212 i consoli del mare di Pisa firmano un patto di pace con i genovesi.