— 59 — Perchè dunque, più esattamente, il cardine famigliare, alimentato nella costituzione veneziana, viene considerato base di uno Stato che vive di esso ed ha nella perpetuità di esso la sicurezza della sua continuità? Il principio è semplice: quando una intensa necessità di lavoro si accoppia a limitati mezzi umani lo Stato proietta la sua potestà sui venturi sfruttando una legge economica : quella cioè di serbare la sua continuità con i mezzi meno costosi, più pronti e più adatti. Se tale principio si rivela ripetuto e diffuso negli accentramenti comunali, i cui cittadini si spostano raramente ed eccezionalmente, si comprende quanto e come possa essere inteso e vigorosamente condotto un tale principio in uno Stato cittadino la cui normale sfera di azione sono l’Europa, l’Asia e l’Africa. La perpetuità e la continuità dello Stato sui mari o nelle colonie si deve attuare, allora, con un (ancor) più intenso principio di successione famigliare che riduca al minimo lo spostamento di coloro, i quali, da ambienti diversi e lontanissimi, sono obbligati improvvisamente a continuare, altrove, l’opera dello Stato, non corazzati di quell’esperienza, di quella scienza, di quella pratica, che bene sono applicate quando anche, soprattutto fin dall’adolescenza, apprese in uno stesso luogo (1). Il tradizionalismo veneziano, che alcuni hanno voluto colpire come un inutile residuato storico, costituisce invece il sigillo più nobile e puro della grandezza non già cittadina, ma coloniale veneziana; il sigillo che documenta lo sforzo quotidiano, intenso e difficile d’un popolo avido di conquistare la vita contro avverse condizioni. Ove opera il tradizionalismo è soprattutto nella famiglia e per la famiglia : esso non rappresenta una necessità comune soltanto, ma una necessità di individui; spinge a seguire una via tutti ed ognuno: una via naturale che sarà percorsa e perpetuata dai figli. In sostanza, Venezia, potenza coloniale, evita lo spostamento dei suoi cittadini per basare la sua costituzione su un moderato principio dinastico non (1) Questo principio veneziano possiede una vitalità che precorre i secoli per fondersi col diritto coloniale moderno, il quale non può essere immune da principi famigliari che si credono, a volte, tramontati per sempre. La importanza pratica della storia del diritto si rivela, in maniera singolare, nel diritto coloniale moderno, amplissimo orizzonte nel quale si ravvisano tipi di società la cui organizzazione giuridica non si può creare se non con lo studio delle società ristrette, di cui l’Europa medioevale ha dato esempi notevolissimi. !Non si può dire, a questo riguardo, che gli esempi comunali italiani siano semplici fasi di una società in evoluzione: essi hanno in sè raggiunta una completa maturità per cui si debbono considerare tipi perfetti di società ristrette. È evidente quanto lo studio del diritto di tali società, ristrette sì, ma perfette nel loro grado di maturità, debba condurre a pratici risultati la scienza giuridica coloniale moderna, che si affatica a costruire, spesso con opposti e sbagliati principi, una legislazione che possiede basi ben diverse da quelle su cui poggia il diritto moderno europeo.