— 109 — Il secondo sistema (colonia mista di dominio), che si risolve in un intervento di controllo delle popolazioni non venete o straniere, le quali godono ampia autonomia, ha espressioni interessanti e fonda-mentali nei rapporti veneziani con la vita comunale greca, rapporti regolati da statuti e capitoli, che sono tra i più insigni tra quelli prodotti dal genio giuridico e politico dei veneziani, e che possono essere proficuamente comparati con quelli riferentisi alle città comunali della Dalmazia. Il controllo veneziano è propriamente sul tipo del reggimento perchè, quando Venezia rinfranca il suo dominio sui mari d’Oriente, non scuote la vita comunale greca, ma semplicemente la regola alla sommità della sua organizzazione giuridica (1). Tanti patti coloniali regolano differenti situazioni e differenti interessi; ogni luogo ha la sua carta statutaria: ma è pur sempre una perfetta unità quella che si rivela dalla Dalmazia all’estrema di Cipro! Quando si pensa allo sviluppo di tale unità e si controllano, con i documenti alla mano, il meccanismo e la causa di questi patti coloniali che indubbiamente rispecchiano un interesse economico immanente comune tra le popolazioni comunali greche e Venezia, la quale, dopo la fase, magari, violenta, aderisce con un patto di larga collabo-razione alla vita locale ed alla sua prosperità, non è possibile credere che Venezia adotti sistemi di sfruttamento cc capaci di conseguenze disastrose » (2). Perchè, quando la minacciosa ondata ottomana si faceva sentire, scuotendo il sistema cittadino latino-greco nel Levante, abbassando paurosamente la supremazia di qualsiasi fenomeno cittadino, un’alleanza intercittadina, dominata e controllata dalla più grande potenza cittadina dell’Europa, era, non un mezzo, ma il mezzo per sostenere la vita greca, legata ai suoi Comuni; ed era anche Di Cerigo, in una deliberazione del 1388 (Arch. Stato Venezia, Compilazione leggi, voce Candia) si dice « ...ille locus est bonus, et multum dexter, et utilis nostro Dominio ». Gli antichi veneti definivano Modone e Corone « oculi capitales communi », mentre si ripeteva che nel bailo di Costantinopoli erano « depositate le pupille degli occhi della Serenissima ». L’importanza di Modone e Corone, che, ai limiti estremi della Grecia meridionale, vigilavano le rotte delle navi che di necessità si avvicinavano, ne faceva quasi due altre piccole Gibilterre non lontane dalla « bocca del Golfo di Venezia » (canale d’Otranto). L’integrità della vita veneziana, gelosamente colà conservata, è estrema. Nel 1273 si stabilisce che il castellano di Corone possa condurre ivi cittadini, ma che essi debbano essere veneti (quod illi cives, quos conducent debeant esse veneti) (v. Arch. Stato Venezia, Comp. leggi, voce Modone e Corone, c. 388). (1) « Cette vie comunale n’équivalait pas à une autonomie complète. Les devoirs des communautés envers le régime dominant étaient plus importans que leurs droits; ces droits furent toujours calculés à la proportion de l’intérêt de l’état ». Questa osservazione del Sathas è esatta in quanto pone in rilievo come mai un unico tipo di reggimento coloniale venisse adottato. (2) Così il Sathas. Si veda la sua prefazione al volume IV dei Monumenta Historiae Il ellenicae.