bilisce anche che il bailo sive officialis Venetorum possint libere ponere et extrahere in carceribus re gis suos venetos, si viderit expe-dire, de rebus quae spectant ad suam jurisdictionem; mentre viene concessa facoltà al bailo di inquirere, conoscere et diffinire de lite et querela de veneto ad venetum et fìdeles. Secondo gli interessi più o meno prevalenti, nei confronti non solo dei veneziani, ma di coloro tutti che animavano le città ed i luoghi dell’Oriente, trasformati in mosaici multicolori di popoli, si deliberavano provvedimenti intesi a frenare le liti civili, assai violente, tra stranieri di nazioni diverse. Ma, anche là dove la giurisdizione veneziana del bailo o del console si dimostra limitata, sempre si rivela l’attenzione speciale dei principi e dei governi per le liti o per i processi in cui sia parte un cittadino di Venezia (1). La testimonianza del bailo il quale dichiarava che una persona era veneziana — (molti, a quanto pare, cercavano di attribuirsi una nazionalità che in realtà non avevano, per poter godere gli eccezionali vantaggi dipendenti dall’essere considerato veneziano) — è pure prevista da norme, le quali ci fanno scorgere l’importanza politica del bailo stesso, mentre, già prima, altrove si garantiva la libertà del giuramento del veneziano che non poteva essere sottoposto ai tormenti (2). Noi non dimentichiamo che le libere curie venete, poste nei punti ove più fervido si svolgeva il movimento, controllavano normalmente ogni forza intenta a togliere beni al veneziano o a ridurlo in prigionia; esse costituivano le guide, tanto più utili, quanto più lontane, di alcune correnti di beni, dirette, attraverso Costantinopoli e le altre città dell’Oriente, verso l’Europa (3). (1) Così nel patto col Soldano Malek Nasser junior: « Se alcun torto venisse fatto ad un Veneto o molestia, chi governerà il luogo a nome del Soldano, dovrà a requisizione del Console Veneto o dei mercanti, una scorta, perchè possa presentarsi allo stesso Soldano perchè possa aver ragione ed ottenuta la scorta abbia a ricondurlo in Alessandria. Che se volesse ricorrer con lettera, il Governatore sia tenuto a destinar il portatore » (Dipi. Ven. Lev.). (2) Concordia col Re di Armenia del 1307 (Dipi. Ven. Lev.): «Ancora a requesto de nui que quando lo bailo dirà: questo homo è Venecian et fiio de Venecian, così sia, nui avemo comandato que cusi sia. Ma se vegnirà homo que encuserà et dirà, que questo homo non è Venecian, nostra corte manderà per lo bailo querere e faralo vegnir a lui, et con lo bailo se de cercar queste conse... ». Un Veneziano, presunto colpevole, si deve condurre honoratamente alla Corte. Il patto con Malek-al-Adel del 1262 stabilisce: « A Veneto che è per giurare non sia praticata violenza, ma solo servigio e onore ». (3) Nel ’200 ad Aleppo si permette ai veneziani aver fondaco e bailo. Una tarda relazione veneta del ’500 diceva che « Aleppo è luogo comodissimo ...per essere un gran passo, essendo ella situata in luogo quasi egualmente distante da Costantinopoli, da Tauris, Bagadad et dal Caiero et quasi come centro di tal cerchio, dalle quali parti continuamente capitano mercantie et concorrono mercanti infiniti... ». Aleppo, prima della scoperta della via del Capo di Buona Speranza, possedeva ben 40 ricche case veneziane che si riducono a 4 nel 1792.