— 90 — ziana : propria amministrazione, quindi, leggi nazionali, giudici propri pongono infatti in essere un potere che, in progresso di tempo, e secondo le più svariate circostanze, sempre più tende ad essere esclusivo (1). E la giurisdizione non è limitata dai confini della concessione, ma, seguendo normalmente ovunque il cittadino, possiede carattere personale. I limiti della concessione segnano i limiti di applicabilità della legge la quale obbliga coloro che vivono nel fondaco, ma alla quale subentra e si aggiunge la efficienza della legge personale del veneziano, protetto dal proprio diritto con ampii privilegi di foro. La giurisdizione veneta avvolge quasi con una catena il gruppo coloniale, assorbendo e proteggendo il cittadino avvinto ad esso. Se l’attività, poi, esercitata è essenzialmente collaborativa, se la funzione diretta in miriadi di raggi si risolve nel rafforzare la vitalità del grande mezzo veneziano, attraverso una azione di riattacco; dalla stessa semplice funzione sorge il primo organo che prevale per tutelare la pacifica coesistenza degli altri elementi, i quali ad esso si sottopongono per propria utilità, e che prenderà aspetto definito, quasi a chiudere una fase di evoluzione, nelle famose magistrature veneziane del console e del bailo. La fase elettiva supera spesso la fase in cui la nomina avviene per parte del governo metropolitano, ed accompagna il progressivo estendersi delle basi dell’espansione coloniale veneziana, la quale si sviluppa attraverso una singolare autonomia sopratutto rispetto alla organizzazione interna metropolitana. Sia console, sia praetor mercatorum, sia, più tardi, bailo, il primissimo magistrato sorge dalla vita, dal movimento; è un magistrato insomma che è espressione della vita attiva dei veneti; è il capo più saggio, più previdente, più forte attorno al quale si stringono con un vincolo di obbedienza coloro che animano la lontana colonia (2). (1) Un patto notevole per far scorgere l’importanza dei veneziani in Oriente è quello stipulato dai Veneziani col Kan di Solgati Radamano nel 1383. In esso si dice: « Vui per nostro amor pregarè li vostri mercanti che venda le cose sue qua più li porrà, azzochè la mercanzia se passa qua che altro, azzochè il nostro voler sia maggior con vui ». Il governo locale provvede perfino alla costruzione di case e di altri edifici per i veneziani: «Che il vostro porto sia lo provado che ha nome città Nova. Et azò quello luogo ve sia benedetto e che vui non abbiè a no voler; nui e li vostri faremo caxe e possession al soo piacer » (in Dipi. Ven. Lev.). (2) Nell’epoca, invece, da noi definita territoriale, il consolato, per un processo interessantissimo, si individualizza, mentre viene ampliata — in parte — la sfera di autorità dei consoli per la poca obbedienza che viene loro prestata. Nel 1424 si proibisce ai consoli di Siria di commerciare; nel 1503 si amplia l’autorità del console di Damasco « per la poca obbedienza che gli viene prestata ».