— 63 — di colonie che operano per il commercio e comprendono due società, metropolitana ed indigena, avvinte tra loro da uno stesso interesse. Questa adesione non si crea con masse, ma prevalentemente con elementi sciolti, i quali abbiano in sè una virtù di iniziativa che li possa rendere indipendenti nella loro azione. La famiglia veneta, che a torto si vorrebbe vedere come un persistente residuato il quale si sarebbe opposto alla genesi dello Stato super-famigliare, inteso in senso moderno, è l’anello centrale d’una catena costituita da gruppi minori e gruppi maggiori che formano lo Stato repubblicano ed aderiscono al mondo coloniale. La scioltezza della costituzione di Venezia si rivela nel fatto che essa è animata da tante società, da una miriade di società, che possono operare vivendo sole e staccate. Altro che dannoso particolarismo! Per uno Stato colonizzatore in grande stile l’interesse massimo è diretto verso il centro di questa catena, ed è infatti l’insieme delle famiglie più mature che, da un lato, supera i gruppi minori e gli individui isolati, mentre, dall’altro, imprime al supremo potere esecutivo una sciolta azione famigliare che, invece, un potere esecutivo, o emanazione della totalità dei cittadini e dei gruppi minori meno temprati, ovvero forma assolutistica, mai probabilmente avrebbe realizzato (1). Conseguentemente l’interesse massimo tutelato sta nel centro di questa catena e vi è un superamento, quindi, degli interessi dell’individuo isolato. Ma perchè — si potrà dire — gli interessi (privati) dell’individuo isolato sono in maniera decisiva subordinati agli interessi collettivi? Tale problema, fondamentale nella storia del diritto italiano, trova la sua soluzione nel fenomeno, qui e altrove ripetutamente studiato, de\Vaccentramento. L’individuo isolato è in una posizione contrastante con la sua libertà giuridica e contrastante con Vinteresse del gruppo al quale dovrebbe invece appartenere; interesse, quest’ultimo, alla libertà, tanto più di grado maggiore, quanto più l'accentramento si svolge e può svolgersi intensamente. Siccome la tutela degli interessi privati, dominati sempre dall’interesse della libertà economica, si attua, o meglio, può attuarsi soltanto con mezzi collettivi, si verifica una subordinazione dell’individuo; subordinazione, (1) Nel primo caso si sarebbe infatti avuto un potere esecutivo emanazione di gruppi meno formali e maturi o di individui isolati, i cui interessi, se rappresentati isolati, sarebbero stati o di nessun utile o in contrasto con quelli comuni di una Repubblica dominata dall’accentramento, perchè sostanzialmente opposti ad esso; nel secondo caso, il potere esecutivo avrebbe subito la forza di interessi troppo particolari, ovvero avrebbe subito la forza di una vastissima generalità d’interessi con danno della snellezza e della rapidità d’azione dello stesso potere.