(71) «stimano assai li baili, vostri rappresentanti — riferisce A. Barbarigo, nel 1558 — e li onorano più che li altri, forse perchè anco donano più degli altri ». E Matteo Zane nel 1 594: « ma è pur meraviglia che tra tutti i rappresentanti de’ principi a quella Porta non vi è alcuno più stimato del suo bailo; e questo procede dall attender esso a’ servizj pubblici e a quello che s’appartiene alla Serenità Vostra, senza intromettersi in negozj particolari, come fanno gli altri ambascia-tori » (Alberi, III, 160, 441). I baili furono spesso scelti dagli ambasciatori francesi ed inglesi per comporre le loro controversie : così sulla fine del ’500 Girolamo Cappello da De Brèves e Lello, e nel ’600 Simeone Contarmi da Salignac e Glover, e Pietro Civran da Guilleragues e Finch (J. Th. Bent, Early voyages and travels in thè Levant, Londra, Hakluyt Society, 1893, p. XII; B. B., I, 209 seg. ; II, 271 seg. ; Abbott, Under thè Turks in Const. A record oj Sir John Fitich's embassy, 1674-81, Londra, 1920, p. 2 segg.). Poco buoni rapporti intercedevano talvolta fra i baili e gli agenti dei ragusei, « spie doppie -— diceva nel 1641 Alvise Contarini di questi ultimi — perchè avvisano al Papa ed a Spagnuoli quello che operano i Turchi, ed a questi partecipano gli affari di Cristianità » (cfr. B. B., I, 394 seg. ; v. anche l’aneddoto raccontato da S. Contarini, ibid, p. 223). Lorenzo Bernardo così aveva caratterizzato nella sua relazione del 1592 la politica della piccola repubblica adriatica: «La comunità di Ragusi vive, come fa la quaglia sotto lo sparviero, tutta piena di timore ; paga il suo tributo di zecchini dodicimila all’anno, e più di altrettanto di estraordinario ; spesso viene travagliata da avanie turchesche, ma tutte le accomoda con danari per vivere, e sostentare quella sua apparente libertà » (Alberi, II, 389). (72) Tale delib. diceva: «Perchè li Baili nostri in Cost., come ogn’uno sa, fanno officio di Ambassador Ordinario della Signoria nostra a quella Porta sì per li negotij gravissimi di stato, che ordinariamente convengono trattar con quel Gran Signor, come per la continua residentia che fanno presso di esso, di quel modo che sogliono far anco tutti gli Amb. Ordinarij della Repubblica nostra presso gli altri Principi, però è conveniente che le elezioni loro siano fatte con quelli medesimi modi et condizioni che sono quelle di essi Amb. ; Però — L’anderà parte, che li Baili in Cost. che per l’avenir saranno eletti, siano così circa il modo delle elezioni loro come circa l’escusarsi in tuto et per tuto alla medesima condizione che sono gli Amb. nostri Ordinarij a Teste Coronate ». (7S) Dragomanni, interpreti. (,4) Alberi, II, 36 seg. Circa il potere giurisdizionale dei baili, Matteo Zane rileva nel 1594: « Il bailo della Serenità Vostra ha una bellissima giurisdizione, poiché giudica li nostri sudditi in civile e in criminale, così i fedeli come gl’infedeli; in civile concorrono tutte l’altre nazioni, anco i francesi, eccetto pochissimi che vanno all’ambasciator di Francia; ed a questa autorità non apportano i turchi pur un minimo pregiudizio, perchè se alcuno va innanzi a loro circa cose che appartengano al bailo, lo rimettono subito a lui ; e sì come il primo, cioè il civile, è concesso a’ baili per privilegio, così il criminale è ammesso per missive e senza alcuna condizione » (Alberi, III, 443). Uno degli incarichi dei baili era quello di occuparsi della liberazione degli schiavi, sudditi veneziani. Una deliberazione del senato del 27 giugno 1556 stabilisce ad es.: «Che i Baili nostri possano ad honor di Dio prima, et per dignità poi della Signoria nostra, oltra il prestar ogni aiuto et favore iuxta la sua commissione alla ricuperatione di poveri schiavi christiani sudditi nostri, a quelli, che in effetto sono miserabili, nè si trovano modo di sostentarsi, et non ad altri, farli le spese et qualche altra elemosina, fino che possano darli passaggio di andar in terre de christiani, le quali tutte spese siano poste a conto di Signoria come sempre è stato fatto » (Senato Mar, R.» XXXIV, c. 16). Antonio Erizzo accenna, nella sua relazione del 1557, «che si veggono camminare li poveri sudditi di Vostra Serenità con la catena alli piedi sopra la faccia delli rappresentanti suoi»: egli si vantava però di averne potuto liberare 472 nel corso della sua missione. Durante il bailaggio di Daniele Barbarigo ne furono liberati complessivamente 122 (Alberi, II, 43; III, 143). Anche questa materia dava spesso origine ad incidenti. I baili, come è noto, curavano anche la riscossione dei cottimi, o diritti consolari, sulle merci in arrivo da Venezia o in partenza per Venezia: sulla fine del ’500, l’onere era di 3/4 per cento all’entrata a Costantinopoli e dell’ 1 Vi per cento all’ uscita, mentre in epoche precedenti era stato rispettivamente del Va e dell’ 1 per cento. I veneziani pagavano regolarmente ma non così altri mercanti, specialmente turchi ed ebrei, i quali cercavano di eludere tale pagamento, e vi riuscivano spesso, ricorrendo ad artifici vari specialmente quando i trasporti di merci avvenivano per via di terra. Il ricavo dei cottimi era impiegato per le spese ordinarie della casa del bailo, per 135