454 Ordinazioni del Se li accurati per non bavere fatto dechiarare haveranno refttluire le quantità. Gap. 22. ORdinorono che fe accaderà li afficurati reftituir la quantità, per non haveic fatto dichiarare, come è detto, che in tal caio fatta la detta reftitutione ciafcuna delle parti rimanga in fua ragione, obhgatione, & attione tanto , che dipoi ii polla & il habbia a conolcere, le gli aflìcuratori faranno tenuti pagare le quantità afiìcurate , reftante gli intereflì nce* vuti alli detti afficuratori, li quali non fiano tenuti reftituirc » ancora che fuile dichiarato dover loro pagar ledette quantità alficurate, o quello che faria domandato per quelli. La quale conofcentia fi habbia a fare per li Conloh, & in cafo di appd-latione per il Giudice di appello, & non per altro, nè in il* tra parte. Se lì ajjicurati lafcìcranno p offe de re alli afficuratori la quanti in fino fia dichiarato. Cap. 23. ORdinorono che fe per cafo per li detti Confoli fufle li afficurati dovere dare piegieria , come è detto , & lcn* za dare la detta piegieria, o difceptare di quella , li afficurac^ lafcieranno pofl'edere alli aflìcuratori le quantità afficurate 5 quello che domandato farà per quelli, e dapoi per giudici0 detto Conlolato farà vifto che li detti afficuratori ion° ^ »luti porger quello, che farà domandato non ottante li cettione per loro parte fatta. In tale cafogliafficuratori 1 tenuti pagar alli afTìcurati tutta la fpefa che haveran»0 x ‘ “ conofcentia de'detti Conloli, infìeme con intere^ a ra810 anno di due ioidi per lira, per tanto tempo, come bavera ^ di.ongata la paga, & per quelle quantità & intereflì 0 . 1 alficurato farà richiedo, fìano tenuti & habbinoa dare ta nCila detta Corte fe già quel tale aflìcuratore o aflieur non faranno depofito della quantità afficurata inconu^1