ji Coiifofato del Mare Di robba che piglierà danno per male ftiva o peraltro negligentia. Gap. 61. p Strane di nave , ne nochiero non debba fìivare , ne debbe far ftt. 1 vare inverdo , ne (livare neffuno fafcio che Ì Intorno dubita , nè balla, nè fardello che danno ci piglia(Jt , apprejfo di arbori , n 'e di timoniera , «è ài fcntina , wè di porta , »è/» nejfuno altro loco , do-ì/ì potejfe pigliare . Ancora il Patrone di nave è tenuto di molte altre cofe a mercanti ■> robba che famejfa in nave fe Ji bagnaf-fe per Coperta : 0 per Murate 0 per Arbori : 0 per Sentina : 0 per Timoneta : 0 per Imbrunali : 0 per porta j 0 per mettere in loco dub-biofo •' 0 per poco po/tame j il patrone debba rifare rutto il damo > che li mercanti pioteranno in quelle robe , che faranno bagnate , con che il Patrone della nave fta ¡ufficiente , & fe non è Jufficiente , debbnji vendere la nuve j perche compagno , ne pr e fiat or e non pojfono niente bavere, falvo li marinari , che non perdono li falari loro. SPIEGAZIONE. NOn fi può fare fìivare in verde, cioè far mettere la roba in luogo umido , o ftivar roba umida, nè porla in alcun luogo, o maniera 5 in cui poifa patire, altrimenti il Padrone farà tenuto a rifare tutto il danno a’mercanti. E s egli none fohendo5 fi dovrà vender la Nave, e pagarli con prelazione & qualunque compagno , o mutuante , falvi prima i falari de* marinari. Su queflo Capitolo leggi Noi dife. 46* n. 6. tom. 1. de Commerc. e il Targ. Ponder. vnarit. cap. 17. nim. 2. e cap. 28. mm. 6. e cap. 83. §< In terzo luogo. Di