i<5 Gonfolato del Mare ¿tirante k lite , & fe giura 9 wo» haver di che pagare quella fwn. /» fu condannato.? effer cavato fuori dì prigione : ec- ¡j cetto fe non fuffe prefo per alcuni caft contenuti nell't cofìumi del Mare 5 per i quali uteritaffo fior fempre mai prejo con ferri a i pie. di-5 mimo ohe habbta fa', ¿sfatto quello -, in eh: farà condannato 5 ma Je quello , che è domandato è della detta Città 5 & i Confuti fape-ranno ? quello .haver beni, che bafìano a pagar quello, che domandato I gli farà 9 in tal cafo fe gii ajftgna termine , infra il quale dia h detta fdeiujjione de jure, & Je gli Confoli, dopo che rechitfli faran no 5 non afìringeranno il domandato 5 acciocché dia la detta fide¡u¡[ione de iure^ Ù quello fcamparà via-y di modo, che non fi pofja trovar , ne ftano alcuni beni, ne III quali farà condannato, di chi fi paghe quello domandante 5 li detti Confoltj & loro beni refi ano ■obligatl pagar la coja giudicata.. De l’autorità de i Confali. Cap. 31. LI Confoli del Mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti 3 che per ufo5 Ù~ co fiurne del Mare s hanno a terminare 3 & ne i cofìumi. de Mare fono decktarati cafi fpectficatt. spiegazione. SI tralafeia Ja fpiegazione de’/uddetti due Capit. 30. e 31. per la ragione addotta al Cap* 1. Se farà fatta l’eifecution d‘ alcun eredito contro alcun Vaio nuove». Cap. 32. SE alcuna Nave 5 0 Navilio 9 0 qualunche altro Vdfello 5 -che di nuovo farà fabricato 9 innanzi che fia varuto » 0 innanzi che habbta fatto alcun viaggio 5 farà venduto a infìantia de creditori 5 nel pretto di quello fono per feriti 9 & anziani gli lavoranti , ù quelli 5 a chi fe Jon debitori de Ugnarne, pecce 5 chiodi} 0 altre forte com- l