3,o Coniolato del Mare Ó- lui è tenuto del tutto refiìtuire , poiché per colpa di lui lo have-ranno Joftenuto ■ e ancora delle portare quel carico , che havca da lo* n noleggiato , fi l* Nave o Navtlione doveße ejfer venduta , per-rioche egli è ragione, che gli Patroni delle Navi o Navihi fiano (? debbano eßere tenuti , & obligati d Mercanti in tutte , & per tutte le cofe, Jicome all'incontro gli detti Mercanti fono tenuti a loro. Et per quello che di Jopra è detto fu fatto queßo capìtolo. SPIEGAZIONE. DAndo a nolo un Padrone la fua Nave a’Mercanti fenzi determinare il tempo, dentro il quale debbano JpedirJa, quando quelli prolunghino in caricarla , non fon tenuti di pagare al Padrone danni, o fpeie veiune, purché ci non pino vi avvenir ciò per lor colpa > Anziché , quando ne abbiano giufto motivo3 polìono iottrarfi dal noleggio. Se però ciò fi* cefiero per noleggiare altra Nave a miglior mercato, debbono al Padrone di quella pagare tutti i danni5 c Je fpefe, che per loro colpa avrà fatte, e tutto il nolo accordato. Così al contrario, quando il Padrone fi ritiri dal noleggio per dare la fua Nave per maggior nolo ad altri Mercaiv ri, dovrà aprimi pagare altresì, come iopra, tutti i danni, e le fpeie, quando anche fi dovelle per pagarli vender Ja Nave : E di più è tenuto a portare il carico già accordato con elio loro. Di queßo Capit. parla il Targ. Pond, marit. cap. 26. fui n. 32. Di Nave noleggiata , che per impedimento non può fare il viaggio. Cap. 263. SE alcun mercante 0 mercanti neleggiaranno nave 0 navdio in 1 cun loco , ßa thè la na'ue 0 navdio 5 che loro noleggiato haver^’ no , debba cancan in quel luoco medefttno dove tl contratto del *jl* jara ßato fatto, 0 fuße che doveße andare a caricare m alcun a/!rJ "oc° 3 fe Jlzndo in quel loco , aove Jarà ßato noleggiato ? venlJJf