INDICE. al Certolatio, ivi . Limita però come ivi. COLONNA. Che Contratto fu , e chc obblighi porti. Cap 217. 144. 14?. COMPAGNO. Vedi PARTECIPE. COMPRATORE. Come fia tenuto il venditore di merci verfo del Compratore Cap. 290- Quando la roba non farà di quella qualità accordata dal Compratore col venditore, oquando larà venduta e quale. Cap. 290. CONSERVA. Il Padron della Nave può eflfere obli« gato da’Mcrcanti ad andar di con-terva con Vafcelli. Cap. 91. E i'c conofccrà edere ciò espediente, può farlo da le col lolo configlio di Poppa. ivi. Se avrà promeffo di andare di con-ieYva deve oliervarlo , eccetto il calo forzofo . Cap. 92. e non facendolo farà tenuto a tutti li danni de*Mercanti, ivi. Il Padrone andando di conferva cori altri lenza l'eenza de* Mercanti non può pretendere da elfi cola alcuna. ivi. Il Padrone, che faccia conferva con altri , quando debba ridurre in Scrittura 1 patti , che fra loro faranno accordati. Cap. 283. Quali patti devono oflervatfi, e chi recederà dall’ accordato , come debba elTer punito, ivi. CONiTRIBUZIONE. Il falvato in calo di Getto! dere contribuire alla perdita . Cap. 94. E la Nave contribuisce Solamente per metà. ivi. La roba fulvata come fi deve valutare nel calcolo della contribuzione, vedi GETTO. Il nolo deve contribuire al perduto,' quando il Padron lo vuole tanto per il Salvato, come perii perduto. Cap. 96. Il Padrone fe per volontà de’Mercanti entrerà in qualche Porto, o luogo, e per tal caula o entrando, o ftando, 0 volendo partire da detto luogo, perderà qualche Ancora, o efarcie , 1 Mercanti dovranno rifarcire la perdita , fenza che la Nave entri in contribuzione, quando dal Padrone fia flato intimato a’Mercanti per ino conto il danno. Cap. 107. Mifeciò farà feguito per timor de’ Corfari ,0 altri Vafcelli armati, la Nave dovrà contribuir per metà.ivi. Stando una Nave ben corredata in Porto, o (piaggia afpettando il carico, fe in calo di finiftro dovrà prender a pigione efarcie , o far altra fpefa , chi debba a quefti contribuire. Cap. ì(58. Se la Nave rimorchiaire , o tirafle qualche barca carica, e li Mercanti ordinalfero, che fi lafcialfe, il danno della barca deve efTer fola-mente pagato da’Mercanti, e non dallaNave. Cap. 108. Ciò non ha luogo , quando il cavo, che la tira, fi rompefTe. ivi. Se il Padrone lalcierà la barca, o uomini in qualche luogo di confenfò de’Mercanti, le loro robe devono pagare la barca, e la fpefa a quegli uomini , finché arrivino dove la Nave avrà fatto porto. Cap. 107. Lcfpeiefhaordinarie fatte perfalvar